Cassazione Civile, Ordinanza n. 08466/2026 del 04/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato l'imponibile IRES e IRAP di una società per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione: interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo, canoni di leasing immobiliare dedotti in eccesso, costi ritenuti non documentati e ammortamenti di beni immateriali dedotti in eccesso. La CTP aveva in parte accolto il ricorso del contribuente, rideterminando solo la percentuale di indeducibilità dei canoni di leasing e annullando le altre riprese; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione di primo grado. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto deducibili gli interessi passivi senza adeguato percorso argomentativo; (2) analoga nullità per la decisione su abbuoni, arrotondamenti e sconti, reputata solo assertiva e priva di reale verifica dell'inerenza; (3) ancora nullità ex art. 36 d.lgs. 546/1992 per l'affermazione di legittimità dell'ammortamento delle spese pluriennali, senza confronto con i rilievi dell'Ufficio; (4) violazione dell'art. 36 del d.l. 223/2006 nel calcolo della quota indeducibile dei canoni di leasing, per avere la CTR escluso dal valore non ammortizzabile la componente relativa all'area standard, qualificandola come onere urbanistico, mentre secondo l'Ufficio il costo del terreno non è ammortizzabile e quindi non può essere dedotto.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i quattro motivi di ricorso perché rileva, in via preliminare, che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. 197/2022, depositando la relativa istanza e la prova del versamento dovuto. Poiché non risulta notificato alcun diniego della definizione entro il 31 luglio 2024 e non sono state sollevate eccezioni sulla regolarità della definizione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non vi è luogo a pronuncia sul doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato dall'Agenzia per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per il quarto motivo, quale censura di violazione di legge sul calcolo della quota indeducibile dei canoni di leasing.
La Corte riporta che la norma impone una motivazione idonea della sentenza tributaria; tuttavia, nel caso concreto, la decisione non viene scrutinata nel merito perché il giudizio è estinto per definizione agevolata.
È la disposizione evocata dall'Agenzia per sostenere che il terreno non è ammortizzabile e che, quindi, il relativo costo non è deducibile.
art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022
il processo è dichiarato estinto
Il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento dovuto o della prima rata determina l'estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 34/2023 conv. in L. 56/2023
Modifica il regime della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, integrando la disciplina dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022.
art. 1, commi 200 e 201, L. 197/2022
Regolano il diniego della definizione agevolata, la sua notificazione e l'impugnazione; la Corte rileva che non risulta notificato alcun diniego entro il termine previsto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte afferma che l'adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita domanda di definizione agevolata della lite pendente e prova il pagamento dovuto o della prima rata, il giudizio tributario deve essere dichiarato estinto, salvo che risulti un tempestivo diniego della definizione.
- Nel regime della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti introdotto dalla L. 197/2022, l'estinzione del processo consegue al deposito della domanda e della prova del pagamento, senza necessità di ulteriori valutazioni nel merito della controversia.
- Se non risulta notificato il diniego della definizione agevolata entro il termine normativamente previsto, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del giudizio.
- La definizione agevolata della lite esclude la condanna al doppio contributo unificato.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, senza ulteriori statuizioni compensative o di condanna.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08444/2026 del 04/04/2026
- ordinanza_civile · 4 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08447/2026 del 04/04/2026
- ordinanza_civile · 4 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08450/2026 del 04/04/2026
- ordinanza_civile · 4 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08451/2026 del 04/04/2026
- ordinanza_civile · 4 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08452/2026 del 04/04/2026
- ordinanza_civile · 4 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08453/2026 del 04/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →