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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08453/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione del 26/09/2018 erano stati contestati alla società maggiori imponibili per gli anni 2013-2017, derivanti in parte da maggiori ricavi non contabilizzati e in parte dal disconoscimento di costi relativi a operazioni inesistenti. La società, nel 2019, aveva presentato dichiarazione correttiva per aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del d.l. n. 119/2018, indicando un maggior reddito d’impresa pari a quello accertato. Trattandosi di società a ristretta base partecipativa, l’Ufficio aveva poi emesso un avviso di accertamento per l’anno 2014, recuperando a carico della società le ritenute non effettuate sui redditi di capitale presuntivamente percepiti dal socio di minoranza, sul presupposto della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo: l’adesione alla rottamazione, l’assenza di prova della distribuzione degli utili extracontabili e la discriminazione qualitativa sulla composizione degli utili. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che l’iscrizione, nel bilancio 2019, dei maggiori imponibili in una "riserva di utili non distribuibile" superasse la presunzione di distribuzione. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse attribuito rilevanza decisiva a una circostanza meramente postuma e formale, idonea semmai a soddisfare esigenze contabili connesse alla definizione agevolata, ma non a dimostrare che nell’anno 2014 gli utili extracontabili non fossero stati distribuiti ai soci.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per asserita "doppia conforme" e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e alla liquidazione delle spese di legittimità. La Cassazione ha affermato che la mera iscrizione nel bilancio 2019 di una riserva non distribuibile, effettuata anni dopo l’esercizio 2014 oggetto di accertamento, non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa; occorre invece verificare una correlazione sostanziale tra la variazione contabile e l’effettivo accantonamento riferibile all’anno in cui gli utili si assumono prodotti.

Norme richiamate

  • art. 1 del d.l. n. 119/2018

    definizione agevolata / rottamazione del p.v.c.

    la dichiarazione correttiva e l’iscrizione contabile intervenute nel 2019 erano funzionali alla definizione agevolata, ma non bastavano da sole a dimostrare l’assenza di distribuzione degli utili nell’annualità accertata

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili può operare nelle società a ristretta base partecipativa, ma richiede un corretto uso degli indizi e della prova contraria

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova contraria gravante sul contribuente/socio non è assolto da un mero dato contabile postumo e formale, occorrendo prova sostanziale dell’accantonamento o della mancata distribuzione nell’anno di produzione degli utili

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione era veicolato come violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità per doppia conforme è stata respinta perché il motivo era formulato ex n. 3 e non come omesso esame ex n. 5

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili consente di presumere la loro distribuzione ai soci pro quota, salva prova contraria specifica.
  • La prova contraria non può limitarsi a elementi formali o a scritture contabili intervenute successivamente; deve dimostrare in modo sostanziale che gli utili non furono distribuiti, ma accantonati o reinvestiti nell’esercizio di produzione, oppure che furono percepiti da soggetto diverso.
  • La mera appostazione, in un bilancio redatto anni dopo, di una riserva non distribuibile corrispondente ai maggiori imponibili accertati non è di per sé idonea a superare la presunzione di distribuzione riferita all’annualità accertata.
  • Ai fini del superamento della presunzione, il giudice deve verificare la coerenza temporale e sostanziale tra l’atto contabile prodromico alla definizione agevolata e l’effettiva situazione patrimoniale dell’anno in cui gli utili si assumono prodotti.
  • L’eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme non opera automaticamente quando il ricorso per cassazione è dedotto come violazione di legge e non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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