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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08452/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di PVC del 26/09/2018 erano stati contestati alla società maggiori imponibili per gli anni 2013-2017, dovuti in parte a maggiori ricavi non contabilizzati e in parte al disconoscimento di costi per operazioni inesistenti. La società, per aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, aveva presentato dichiarazione correttiva nel 2019 indicando un maggior reddito d'impresa corrispondente a quello accertato nel PVC. Poiché la società era a ristretta base partecipativa, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per il 2015 recuperando le ritenute non operate sui redditi di capitale presuntivamente percepiti dal socio di minoranza, ritenendo distribuiti gli utili extracontabili ai soci. La società aveva impugnato l'atto deducendo l'adesione alla rottamazione, l'assenza di prova della distribuzione degli utili e la discriminazione qualitativa sulla composizione degli utili. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che l'iscrizione nel bilancio 2019 di una riserva di utili non distribuibile, corrispondente ai maggiori imponibili del PVC, superasse la presunzione di distribuzione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la valorizzazione di una registrazione contabile effettuata quattro anni dopo l'annualità accertata non era idonea a vincere la presunzione e non provava che nel 2015 gli utili non fossero stati distribuiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, poiché il ricorso era proposto per violazione di legge e non per omesso esame di un fatto decisivo. Nel merito ha accolto il motivo dell'Ufficio, affermando che la mera appostazione nel bilancio del 2019, in corrispondenza della definizione agevolata del PVC, di una riserva di utili non distribuibile non è sufficiente a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili riferita all'anno d'imposta 2015. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 119/2018

    È richiamato come base della definizione agevolata/rottamazione del PVC; la registrazione contabile nel bilancio 2019 era funzionale a tale procedura, ma non vale di per sé a fornire prova contraria alla presunzione fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa deve essere contrastata con prova contraria idonea e non con un dato meramente formale o postumo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, grava sul contribuente/socio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato esaminato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, con conseguente irrilevanza dell'eccezione di doppia conforme.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità perché la censura non era formulata come omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione che essi siano stati distribuiti pro quota ai soci, salvo prova contraria specifica del contribuente.
  • La prova contraria non può consistere in una mera regolarizzazione contabile effettuata in un esercizio successivo a quello di produzione degli utili: occorre dimostrare una effettiva e sostanziale destinazione degli utili ad accantonamento o reinvestimento già riferibile all'annualità accertata.
  • L'iscrizione in bilancio, a distanza di anni, di una riserva di utili non distribuibile è un indice formale insufficiente, da solo, a vincere la presunzione di distribuzione riferita all'anno d'imposta interessato.
  • Quando il ricorso per cassazione è denunciato come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., non opera l'eccezione di inammissibilità fondata sulla cd. doppia conforme tipica del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il giudice di merito, per superare la presunzione, deve verificare la reale correlazione tra la movimentazione contabile successiva e la situazione economica dell'annualità in cui gli utili occulti si assumono prodotti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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