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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08451/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2013-2017, venivano contestati alla società maggiori imponibili derivanti da ricavi non contabilizzati e da costi relativi a operazioni inesistenti. La società, per beneficiare della definizione agevolata prevista dall'art. 1 del d.l. n. 119/2018, presentava dichiarazione correttiva indicando un maggior reddito d'impresa pari a quello accertato. Poiché la società aveva una ristretta base partecipativa, l'Ufficio presumeva la distribuzione ai soci degli utili extracontabili e notificava un avviso di accertamento per il recupero delle ritenute sui redditi di capitale presuntivamente percepiti dal socio di minoranza, per l'anno 2017. La società impugnava l'atto sostenendo l'adesione alla rottamazione, l'assenza di prova della distribuzione degli utili extracontabili e la discriminazione qualitativa sulla composizione degli utili. Il giudice di primo grado e quello d'appello accoglievano il ricorso della contribuente ritenendo decisivo che nel bilancio 2019 gli importi accertati fossero stati iscritti a riserva di utili non distribuibile. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., perché la CTR aveva valorizzato un dato contabile successivo e meramente formale, non idoneo a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili riferita all'anno 2017.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla contribuente per asserita violazione della doppia conforme, poiché il ricorso era formulato come violazione di legge e non come vizio motivazionale. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa opera con riferimento all'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti e che non basta, per vincerla, la successiva iscrizione in bilancio di una riserva di utili non distribuibile effettuata due anni dopo. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva dato rilievo a un elemento solo formale, senza verificare se la modifica contabile del 2019 corrispondesse a un effettivo accantonamento già esistente nel 2017 e senza spiegare perché la riserva non fosse stata appostata nell'esercizio di produzione degli utili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci delle società a ristretta base partecipativa; la prova contraria deve essere concreta e riferita al periodo di produzione degli utili.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova: grava sul contribuente/socio dimostrare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti o che la presunzione deve essere vinta con elementi sostanziali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato ai fini del rigetto dell'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, ritenuta non pertinente perché il ricorso era impostato ex n. 3 e non ex n. 5.

  • art. 1 del d.l. n. 119/2018

    richiamato come base della definizione agevolata/rottamazione del processo verbale di constatazione, ma la successiva contabilizzazione effettuata ai fini della rottamazione non è stata ritenuta di per sé idonea a superare la presunzione fiscale.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, i maggiori utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci, salva prova contraria a carico del contribuente/socio.
  • La prova contraria alla presunzione di distribuzione deve essere sostanziale e riferita all'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti; non è sufficiente un'annotazione contabile successiva e meramente formale.
  • L'indicazione in bilancio, in un esercizio successivo, di una riserva di utili non distribuibile non basta da sola a dimostrare che gli utili extracontabili non siano stati distribuiti nell'anno di accertamento.
  • Il giudice di merito, per vincere la presunzione, deve verificare la correlazione effettiva tra la posteriore variazione di bilancio e la situazione patrimoniale dell'anno in cui i ricavi occulti sarebbero stati prodotti.
  • L'eccezione di inammissibilità per doppia conforme non opera quando il ricorso per cassazione deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e non omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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