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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08450/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2013-2017, venivano contestati alla società maggiori imponibili derivanti da ricavi non contabilizzati e da costi relativi a operazioni inesistenti. La società, per aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, presentava una dichiarazione correttiva indicando un maggior reddito d'impresa pari a quello accertato. L'Ufficio, ritenendo la società a ristretta base partecipativa, emetteva poi due avvisi per l'anno 2016: uno nei confronti della società per il recupero delle ritenute sui redditi di capitale presuntivamente percepiti dal socio di minoranza, l'altro nei confronti della socia di maggioranza per maggiore Irpef sui redditi di capitale presuntivamente percepiti come utili extracontabili distribuiti. I contribuenti impugnavano gli atti sostenendo, tra l'altro, che la definizione agevolata escludeva la pretesa, che mancava prova della distribuzione degli utili extracontabili e che vi fosse discriminazione nella composizione degli utili. I giudici di merito accoglievano i ricorsi ritenendo decisivo che, nel bilancio 2019, la società avesse iscritto a riserva non distribuibile gli importi corrispondenti ai maggiori imponibili. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che tale elemento contabile, formatosi tre anni dopo l'anno d'imposta 2016, era irrilevante e non idoneo a superare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, né a dimostrare che nel 2016 vi fosse stato effettivo accantonamento o mancata distribuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondata la censura perché i giudici di merito avevano valorizzato solo un dato formale, ossia l'iscrizione a bilancio nel 2019 di una riserva non distribuibile, senza verificare la sostanziale correlazione con la produzione e l'eventuale accantonamento degli utili nell'anno d'imposta 2016, anno in cui opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 119/2018

    Richiamato quale base della definizione agevolata (rottamazione) del p.v.c.; la Corte ne menziona l'utilizzo contabile da parte della società ma non ne ricava una disciplina decisiva per l'esito della controversia.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per censurare l'erronea valorizzazione di una presunzione di fatto; la Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera nei limiti dei relativi presupposti e richiede una prova contraria effettiva, non meramente formale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l'onere della prova della mancata distribuzione o dell'accantonamento degli utili grava sul socio/contribuente, e che nel caso concreto tale onere non poteva ritenersi assolto con la sola modifica tardiva del bilancio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato solo per escludere l'inammissibilità prospettata dai controricorrenti sulla base della c.d. doppia conforme, poiché il ricorso era proposto ex n. 3 e non ex n. 5.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci nello stesso esercizio in cui tali utili sono stati prodotti.
  • La prova contraria idonea a superare la presunzione non può risolversi in un dato solo formale o postumo, ma deve dimostrare in modo sostanziale che gli utili non sono stati distribuiti e sono invece stati accantonati o reinvestiti dalla società nell'anno di competenza, oppure che siano stati percepiti da diverso soggetto.
  • La mera iscrizione, in un bilancio redatto anni dopo l'esercizio accertato, di una riserva non distribuibile corrispondente agli utili contestati non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione, se non sia spiegata e collegata a un effettivo accantonamento già riferibile all'annualità in cui i ricavi occulti sarebbero stati prodotti.
  • Il giudice di merito, nel valutare la prova contraria, deve accertare la coerenza sostanziale tra la documentazione contabile sopravvenuta e la situazione economica dell'anno d'imposta oggetto di accertamento, senza attribuire decisività a modifiche contabili meramente formali e tardive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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