Cassazione Civile, Ordinanza n. 11909/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2004 nei confronti della società, contestando: costi non di competenza e non inerenti ai fini IRES/IRAP, omessa dichiarazione di una plusvalenza ai fini IRAP e, ai fini IVA, l’indebita detrazione dell’imposta relativa a due fatture emesse da due società in relazione ad acconti su contratti preliminari di vendita immobiliare poi venuti meno per il verificarsi delle condizioni risolutive. Dopo un primo contenzioso con esiti alterni e un precedente intervento di cassazione che aveva cassato una decisione della CTR per errata applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., la causa era tornata al giudice di rinvio. In sede di rinvio la CTR aveva accolto integralmente il ricorso della società, ritenendo non provata la fittizietà delle operazioni e valorizzando la sentenza penale di assoluzione come fonte di prova, oltre a ritenere decisivi la nota di credito e la transazione intervenute successivamente. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe annullato integralmente l’atto nonostante in primo grado fossero rimaste incontestate alcune riprese e nel rinvio fosse in discussione solo la ripresa IVA; 2) violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle norme IVA e sulle presunzioni, per non avere la CTR esaminato complessivamente tutti gli indizi di simulazione/fittizietà indicati nell’avviso; 3) violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. e dell’art. 384 c.p.c., per avere attribuito alla sentenza penale un effetto sostanzialmente vincolante senza rivalutare i fatti nella specifica rilevanza tributaria; 4) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, per avere riconosciuto il diritto alla detrazione IVA sulla base di elementi ritenuti irrilevanti senza verificare la reale esistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto fondato il vizio di extrapetizione, perché nel giudizio di rinvio era ancora controversa soltanto la ripresa IVA relativa alle operazioni asseritamente inesistenti, mentre la CTR aveva annullato in toto l’avviso di accertamento includendo anche rilievi ormai fuori dal thema decidendum. Ha inoltre ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione dell’art. 384 c.p.c. e al mancato corretto uso della sentenza penale, osservando che il giudice di rinvio doveva limitarsi a rivalutare i fatti entro la specifica rilevanza tributaria e a esaminare tutti gli indizi offerti dall’Ufficio sulla simulazione dei preliminari e sulla fittizietà delle fatture, senza attribuire alla pronuncia penale efficacia automatica di giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande ed eccezioni devolute; il vizio di extrapetizione ricorre se viene attribuito un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, nel caso di cassazione per violazione di legge, non può modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti.
Il diritto alla detrazione IVA presuppone la reale esistenza dell’operazione; non è sufficiente il mero assetto cartolare se manca la corrispondenza con la realtà economica.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per spiegare che, decorso il termine, non era più utilizzabile il meccanismo della nota di credito e si era proceduto con transazione.
art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla CTR in relazione alla possibilità di rimborso trimestrale del credito IVA in presenza di determinati presupposti.
La sentenza penale irrevocabile non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario; può essere considerata solo come possibile fonte di prova da valutare nel suo specifico ambito di rilevanza tributaria.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova nella controversia tributaria su operazioni asseritamente inesistenti.
Richiamati per il tema delle presunzioni semplici e della loro valutazione complessiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per denunciare nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
Richiamato solo per la tempestività del ricorso, in ragione della sospensione dei termini.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve restare entro il perimetro devoluto e non può estendere la decisione a capi della pretesa ormai coperti da giudicato interno o comunque non più controversi; un annullamento integrale dell’atto è illegittimo se il thema decidendum riguarda solo alcune riprese.
- Quando la Cassazione annulla per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato e non può sostituire una nuova valutazione dei fatti già acquisiti in modo incompatibile con le premesse della decisione rescindente.
- In materia tributaria, la sentenza penale irrevocabile non opera come giudicato automatico sul rapporto d’imposta: può essere utilizzata come elemento di prova, ma il giudice tributario deve verificarne autonomamente la rilevanza ai fini fiscali.
- Ai fini della detrazione IVA, il giudice deve verificare la reale esistenza e la concretezza dell’operazione sottostante, valutando in modo complessivo gli indizi addotti dall’Amministrazione; non è sufficiente valorizzare singoli atti successivi, se non viene scrutinata la sostanza economica dell’operazione contestata.
- La prova presuntiva in tema di operazioni inesistenti richiede una valutazione congiunta di tutti gli elementi indiziari, non essendo corretto isolare un solo indice e trascurare gli altri concordanti.
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