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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e alcune cartelle di pagamento, sostenendo di non averle ricevute regolarmente. In primo grado il ricorso era stato accolto e tutte le cartelle erano state annullate; in appello, invece, il giudice regionale aveva riformato la decisione ritenendo regolarmente notificate le cartelle e tardiva l'impugnazione. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza della stessa CTR, passata in giudicato, avesse già deciso in senso favorevole su una questione identica; 2) violazione dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992 per l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello dall'agente della riscossione; 3) violazione delle norme sulla notificazione, contestando la ritualità della notificazione delle cartelle; 4) prescrizione dei crediti erariali; 5) erronea liquidazione delle spese processuali. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e il tema dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo per le cartelle non notificate o invalidamente notificate.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'agente della riscossione per il vizio di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate, ritenendolo sanato dalla costituzione dell'ente. Ha poi affermato che, per quattro cartelle impugnate solo tramite estratto di ruolo, mancava l'interesse ad agire nella tutela anticipata, poiché non era stata allegata alcuna delle ipotesi che consentono la diretta impugnazione del ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Per tali cartelle ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Quanto alla sola cartella collegata all'intimazione di pagamento, ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso: il primo per difetto di autosufficienza sul giudicato esterno, il secondo perché nel processo tributario è ammessa la produzione documentale in appello, il terzo perché tendeva a un accertamento di fatto, il quarto per difetto di specifica deduzione e comunque perché il credito erariale era soggetto a prescrizione decennale, il quinto perché le spese erano state liquidate correttamente in base alla soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto per la parte relativa all'intimazione di pagamento e, complessivamente, la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di forma-contenuto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tali requisiti rispettati, disattendendo l'eccezione di inammissibilità.

  • art. 370 c.p.c.

    il termine per il controricorso non decorre se la notificazione del ricorso introduttivo è viziata ma sanata dalla costituzione del destinatario.

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato a sostegno della perpetuatio dell'ufficio di difensore anche in caso di successione dell'ente della riscossione.

  • art. 110 c.p.c.

    esclusa la configurabilità di una successione nel processo che imponga interruzione automatica nei casi di subentro dell'ente della riscossione.

  • art. 111 c.p.c.

    la successione dell'ente della riscossione è ricondotta alla successione nei rapporti giuridici controversi.

  • art. 140 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la notificazione, ma il motivo è stato giudicato inammissibile perché richiedeva un accertamento di fatto in sede di legittimità.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    richiamato con l'art. 140 c.p.c. nel motivo sulla notificazione delle cartelle.

  • art. 2909 c.c.

    dedotto come violato per l'omessa considerazione del giudicato esterno.

  • art. 324 c.p.c.

    dedotto insieme all'art. 2909 c.c. in tema di giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto in relazione al giudicato esterno e al preteso omesso esame della precedente decisione.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado, salvo che introducano nuove domande o eccezioni in senso stretto; il motivo della ricorrente è stato respinto.

  • art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. 106/2005 conv. in l. 156/2005

    richiamato nel motivo sulla prescrizione dei crediti erariali.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha affermato la prescrizione decennale per i crediti erariali IVA o IRPEF.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese sono state liquidate secondo il principio di soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese, ma il relativo motivo è stato respinto.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    come modificato, disciplina i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    la Corte ribadisce che la tutela diretta contro ruolo e cartella è eccezionale e ammessa solo nei casi espressamente previsti, in presenza di un concreto interesse ad agire.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021

    ha novellato l'art. 12 d.P.R. 602/1973; si applica ai processi pendenti e specifica l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 76 d.l. 73/2021 conv. in l. 106/2021

    richiamato per il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella posizione della società di riscossione estinta.

  • d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 12

    ha ampliato le ipotesi di impugnazione diretta del ruolo, ma sempre come eccezione rispetto alla regola generale di preclusione della tutela anticipata.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo quando il contribuente alleghi e dimostri un concreto interesse ad agire rientrante nelle ipotesi previste dalla legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario è, di regola, consentita; il divieto opera solo quando i documenti siano funzionali a introdurre nuove domande o eccezioni in senso stretto, non quando servano a supportare mere difese o a provare la notificazione dell'atto impugnato.
  • Il giudicato esterno, per poter essere utilmente dedotto in cassazione, deve essere specificamente allegato e riprodotto nel suo contenuto essenziale, con indicazione della sentenza, del dispositivo e della motivazione rilevante, non essendo sufficiente un richiamo generico o per stralci.
  • La censura sulla regolarità della notificazione che richieda un nuovo accertamento fattuale è inammissibile in sede di legittimità, salvo che il vizio sia desumibile direttamente dagli atti riprodotti nel ricorso secondo il principio di autosufficienza.
  • Per i crediti erariali, in difetto di specifiche circostanze ostative tempestivamente dedotte, opera la prescrizione decennale; la relativa eccezione deve essere allegata in modo puntuale nei gradi di merito.
  • La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza e non è censurabile solo perché la parte vittoriosa abbia prodotto in appello documenti ritenuti rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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