Cassazione Civile, Ordinanza n. 34553/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente l'impugnazione. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non sono state poste spese di legittimità, poiché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2006, maggiori redditi imponibili e IVA nei confronti di un contribuente, assumendo che questi avesse percepito compensi non dichiarati derivanti da un'attività di intermediazione svolta in relazione alla conclusione di operazioni ritenute inesistenti. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento sia davanti alla commissione tributaria provinciale, sia poi in appello, ma entrambi i giudici di merito avevano rigettato le sue doglianze. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la commissione regionale non avesse considerato la censura relativa alla mancata allegazione al processo verbale di constatazione di documenti essenziali, tra cui dichiarazioni rese dallo stesso contribuente e l'autorizzazione del giudice penale all'utilizzo dei dati; con il secondo ha lamentato l'omesso esame di una sentenza di patteggiamento intervenuta nel corso del giudizio di appello, da cui sarebbero emersi importi inferiori rispetto a quelli contestati; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato le scritture contabili del contribuente nella quantificazione della pretesa IVA; con il quarto ha dedotto violazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando che l'Ufficio non avesse tenuto conto della propria contabilità e sostenendo che le operazioni inesistenti sarebbero riferibili a un altro soggetto, mentre egli avrebbe svolto soltanto attività di intermediazione; con il quinto ha denunciato violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che l'Ufficio avesse fondato le riprese su una presunta confessione non adeguatamente verificata e non riscontrata con la documentazione contabile e bancaria. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a censurare l'avviso di accertamento o l'operato dell'Ufficio e non la sentenza di appello, unico oggetto del giudizio di legittimità; ha inoltre osservato, in via subordinata, che l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. n. 212 del 2000 riguarda solo i documenti richiamati dall'atto impositivo, non quelli semplicemente richiamati dal PVC, che le dichiarazioni rese dallo stesso contribuente erano già nella sua conoscenza, che l'eventuale mancata allegazione dell'autorizzazione del giudice penale era irrilevante e che il PVC ha comunque un autonomo valore probatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che non è consentito, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciare il mancato esame di elementi istruttori, oltre al difetto di specificità per mancata trascrizione del contenuto della sentenza di patteggiamento. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma non è consentito censurare, sotto il profilo del vizio motivazionale, la mancata considerazione di elementi istruttori; il motivo deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare direttamente l'avviso di accertamento o l'operato dell'Ufficio quando il ricorso per cassazione deve investire la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non trascrive il contenuto del documento o dell'atto su cui la censura si fonda, impedendo il controllo della decisività.
L'obbligo di allegazione dell'atto impositivo riguarda i documenti richiamati dall'avviso di accertamento, non quelli soltanto richiamati dal processo verbale di constatazione; inoltre non occorre allegare documenti già noti al contribuente.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dal ricorrente per sostenere che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare le scritture contabili nella quantificazione della pretesa IVA; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro l'avviso e non contro la sentenza.
artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Invocati per contestare la ripresa fondata su operazioni inesistenti e la mancata considerazione della contabilità; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non rivolta alla decisione di appello.
Invocato per contestare il valore attribuito dall'Ufficio a dichiarazioni del contribuente non riscontrate; la censura è stata ritenuta inammissibile e, comunque, non idonea a superare il valore probatorio del PVC.
Richiamato in relazione alle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di sommarie informazioni; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata allegazione dell'autorizzazione all'utilizzo di tali dati nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza tributaria di appello l'oggetto del sindacato di legittimità è esclusivamente la decisione impugnata; sono quindi inammissibili i motivi che attaccano direttamente l'avviso di accertamento o l'attività istruttoria dell'Ufficio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
- L'omessa allegazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, non riguarda i documenti che il processo verbale di constatazione richiama solo indirettamente, né quelli già nella disponibilità o conoscenza del contribuente.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o per lamentare la mancata considerazione di singoli elementi probatori, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: quando si invoca un documento o un provvedimento, il suo contenuto deve essere riportato in modo idoneo a consentire il controllo di decisività.
- Il processo verbale di constatazione conserva un autonomo valore probatorio nel giudizio tributario e la sua efficacia non è esclusa dalla mancata allegazione di atti o autorizzazioni che il contribuente già conosce o che risultano irrilevanti rispetto alla pretesa impositiva.
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