Cassazione Civile, Ordinanza n. 37259/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo e due cartelle di pagamento a esso richiamate, deducendo: la mancata notifica delle cartelle presupposte; la prescrizione delle pretese iscritte a ruolo; la violazione del diritto di difesa ex art. 7, comma 1, L. 212/2000. In cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato, sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e di norme sulla notifica, la nullità della notifica di una cartella perché consegnata alla madre senza invio della comunicazione di avvenuta notifica e senza prova della convivenza; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c. per aver la controparte prodotto in fotocopia la documentazione della notifica, senza autentica e senza prova; con il terzo ha invocato la prescrizione triennale della tassa automobilistica, sostenendo che il credito fosse ormai estinto prima della notifica della cartella e comunque prima del preavviso di fermo.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che, quando la cartella è notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata ex art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982, con conseguente non necessità della comunicazione di avvenuta notifica. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla genericità del disconoscimento della documentazione prodotta in copia, richiedendo una contestazione specifica e circostanziata. Quanto alla prescrizione della tassa automobilistica, ha ribadito che il termine è triennale, ma ha escluso che tale eccezione possa essere fatta valere contro il preavviso di fermo quando la cartella presupposta sia divenuta definitiva per mancata impugnazione; il preavviso di fermo, infatti, è atto successivo sindacabile solo per vizi propri. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata regolare costituzione delle parti intimate; è stato inoltre richiamato l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973
consente la notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata, applicando le regole del servizio postale ordinario.
non si applica alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; quindi non è necessaria la C.A.N.
il disconoscimento della copia documentale deve essere specifico e circostanziato, altrimenti la contestazione è inefficace.
la valenza probatoria della riproduzione meccanica può essere contrastata solo con un disconoscimento specifico.
la contestazione della conformità della copia all'originale deve essere chiara e puntuale.
art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983
prevede la prescrizione triennale della tassa automobilistica, decorrente dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
il preavviso di fermo non è un atto impositivo autonomo e può essere censurato solo per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto divenuto definitivo.
richiamato dal ricorrente quale norma sul diritto di difesa e sulla motivazione/comunicazione degli atti, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo per il soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982; pertanto, in tale ipotesi, la mancata comunicazione di avvenuta notifica non determina invalidità della notifica.
- Se la cartella è consegnata a un familiare presente nel domicilio del destinatario, il rapporto di convivenza può presumersi sulla base della consegna, mentre grava sul destinatario l'onere di provare la non convivenza.
- La contestazione della conformità all'originale di una copia documentale deve essere specifica, chiara e circostanziata; formule generiche di disconoscimento non sono idonee a paralizzare l'efficacia probatoria della copia.
- L'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo non può essere fatta valere contro il preavviso di fermo quando la cartella presupposta sia divenuta definitiva per mancata impugnazione; l'atto successivo è censurabile solo per vizi propri.
- Il preavviso di fermo amministrativo non costituisce nuovo atto impositivo autonomo, ma atto consequenziale alla pretesa già cristallizzata, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto.
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