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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22532/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania, affinché verifichi se il funzionario delegato abbia operato entro i limiti della delega di firma conferita dall'Ufficio e provveda anche sulle spese di lite.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con recupero di IRES, IVA e IRAP, fondato sulla contestazione di fatture oggettivamente inesistenti emesse da una cooperativa ritenuta una mera cartiera. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento e l'omessa pronuncia sulla nullità dell'atto per incompetenza del firmatario o per mancanza/invalidità della delega di firma, sostenendo che il delegato poteva firmare solo atti entro determinati limiti di valore e che l'atto impugnato superava tali limiti; in secondo luogo ha contestato la mancata prova dell'elemento soggettivo e della mala fede del cessionario in relazione alle operazioni fatturate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva verificato solo l'esistenza della delega, senza accertare se il firmatario avesse rispettato i limiti contenuti nella delega stessa; ha invece ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione ma non anche la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto beni o prestazioni.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, lett. a, L. n. 212/2000

    richiamato nel motivo come norma sulla motivazione e sull'assetto dell'atto impositivo

  • art. 5 L. n. 241/1990

    richiamato nel motivo con riguardo alla competenza/funzione del funzionario firmatario

  • art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973

    gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da funzionario validamente delegato; la Corte precisa che occorre verificare non solo l'esistenza della delega ma anche il suo corretto esercizio entro i limiti conferiti

  • art. 56 D.P.R. n. 633/1972

    rinviando alla disciplina delle imposte sui redditi, richiama implicitamente l'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 anche per l'IVA, con conseguente rilevanza della nullità per difetto di valida sottoscrizione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è la base processuale dei motivi di ricorso, formulati per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via implicita nella distribuzione dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione e, quanto alla sottoscrizione, la validità del potere esercitato; non deve invece provare la mala fede del contribuente nelle operazioni oggettivamente inesistenti

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, quando l'avviso è sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza di una delega di firma, ma anche che il sottoscrittore abbia operato entro i limiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla delega stessa; il mancato rispetto di tali limiti può comportare nullità dell'atto.
  • La validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non può essere affermata in modo astratto sulla sola base dell'esistenza della delega: il giudice deve verificare il concreto esercizio del potere delegato e la sua corrispondenza al contenuto della delega conferita dall'organo competente.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione; una volta accertata tale inesistenza, non è richiesto di provare la mala fede del contribuente, poiché non è configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto beni o servizi.
  • La disciplina della nullità per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento vale tanto per le imposte dirette quanto per l'IVA, in ragione del rinvio operato dall'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972 all'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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