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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23641/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base di indagini finanziarie svolte sul conto di un terzo acquirente di un immobile, aveva rilevato quattro bonifici per complessivi euro 112.004,00 effettuati in favore della stessa e aveva recuperato a tassazione tale importo come maggior reddito non dichiarato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe respinto solo apoditticamente l'eccezione secondo cui non si trattava di indagine bancaria ma di accertamento incrociato su terzo, con conseguente inoperatività della presunzione favorevole all'Ufficio; (2) violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e non l'art. 32, con necessità per l'Ufficio di provare con presunzioni gravi, precise e concordanti l'esistenza del maggior reddito, mentre le somme percepite sarebbero state, in tesi, caparre confirmatorie e non acconti di prezzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto formalmente fondato il primo motivo quanto alla motivazione apparente della CTR, ma ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c. affermando che l'Ufficio può utilizzare indagini finanziarie svolte su conti formalmente intestati a terzi se vi è motivo di ritenerli connessi al reddito del contribuente, e che i versamenti emersi fondano una presunzione legale iuris tantum superabile solo con prova contraria. Ha poi respinto il secondo motivo, osservando che, anche ove si ricondusse la fattispecie all'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la ripartizione dell'onere probatorio non muta, poiché il contribuente deve dimostrare la natura non imponibile delle somme. Nel caso concreto, gli eredi non avevano fornito prova che i bonifici non si riferissero a operazioni imponibili né che la somma trattenuta avesse natura di caparra confirmatoria anziché di acconto sul prezzo. La soccombenza ha determinato la condanna alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base del recupero a tassazione del maggior reddito non dichiarato, in relazione alle somme emerse dalle movimentazioni finanziarie.

  • art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Ufficio di procedere ad accertamento fiscale mediante indagini su conti correnti bancari anche formalmente intestati a terzi, quando vi sia motivo di ritenerli connessi al reddito del contribuente.

  • art. 51, d.P.R. n. 633/1972

    Autorizza l'acquisizione e l'utilizzazione dei dati risultanti da indagini bancarie, con presunzione legale a favore dell'Amministrazione e inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Anche ove si ricorra all'accertamento sintetico, la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti legittima l'ufficio e comporta l'onere per il contribuente di fornire prova contraria.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per l'assetto dell'onere della prova e per il regime delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la mancanza di motivazione sufficiente della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per il regime motivazionale del giudizio tributario di appello.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Dedotto come norma sul vizio processuale per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte afferma di poter correggere la motivazione della sentenza impugnata anche in presenza di error in procedendo, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 132 c.p.c.

    È il parametro del vizio di motivazione apparente richiamato dalla Corte nel ragionamento sul primo motivo.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per affermare che, nel caso di regolare esecuzione del preliminare, la caparra/acconto imputata sul prezzo incide sulla base imponibile IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale, l'Amministrazione può utilizzare indagini finanziarie svolte su conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi per ritenerli connessi al reddito del contribuente; i dati così acquisiti possono fondare una presunzione a favore dell'Ufficio, superabile solo con prova contraria del contribuente.
  • Il divieto di doppia presunzione non osta all'utilizzo, da parte del fisco, di una presunzione legale basata sulle movimentazioni bancarie, poiché tale divieto opera tra presunzioni semplici e non rispetto a una presunzione legale.
  • L'eventuale qualificazione della fattispecie come accertamento sintetico non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare la diversa provenienza o la non imponibilità delle somme emerse.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c. anche quando la motivazione sia apparente, se la questione giuridica è comunque infondata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La distinzione tra acconto sul prezzo e caparra confirmatoria rileva ai fini tributari: solo la caparra, se trattenuta a seguito di inadempimento del preliminare, ha funzione risarcitoria forfetaria e non entra nella base imponibile IVA; l'acconto, invece, è anticipazione del prezzo e segue il regime impositivo del bene/operazione sottostante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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