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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31170/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili. Una socia, che aveva anche agito quale liquidatrice e procuratrice generale, ha proposto opposizione e poi reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, contestando, in sede di legittimità, vari profili della decisione della Corte d’appello: l’assoggettabilità a fallimento della società; la valutazione sulla tempestività e ammissibilità delle doglianze in appello; la legittimazione sostanziale dei cessionari dei crediti; l’estensione del fallimento alla ricorrente quale socia illimitatamente responsabile; la prova della cessione delle quote e della qualità di socia/gestore; e la correttezza del ragionamento presuntivo fondato su alcuni indizi documentali. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto dirimente un profilo processuale: il ricorso era tardivo perché la sentenza impugnata era stata comunicata dalla cancelleria in forma integrale il 19 luglio 2023 e tale comunicazione, nei giudizi fallimentari, fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione. La notificazione del ricorso è avvenuta solo il 7 settembre 2023, oltre il termine applicabile; inoltre la sospensione feriale non opera nelle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente. Ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve la comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria della Corte d’appello, effettuata via PEC ai sensi della disciplina fallimentare speciale. Ha considerato irrilevanti sia la data del fallimento originario sia l’argomento relativo alla disciplina processuale sopravvenuta, affermando che la normativa riformata si applica ai procedimenti pendenti; ha inoltre escluso l’operatività della sospensione feriale. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e l’ha altresì condannata al pagamento delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    la comunicazione integrale della sentenza di rigetto del reclamo/opposizione fallimentare da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione

  • art. 10 l.fall.

    è richiamato come norma invocata nel primo motivo per contestare l’assoggettabilità a fallimento della società

  • art. 11 l.fall.

    è richiamato nel quarto motivo in relazione all’estensione del fallimento ai soci

  • art. 147 l.fall.

    è richiamato nel quarto motivo in relazione al fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili

  • art. 22 d.lgs. n. 169/2007

    la disciplina riformata si applica immediatamente ai procedimenti pendenti, anche nelle successive fasi di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    la regola generale sulla comunicazione della sentenza non incide sulle norme speciali che fanno decorrere il termine breve dalla comunicazione/certificazione della cancelleria nei procedimenti fallimentari

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per chiarire che la disciplina speciale fallimentare costituisce deroga rispetto alla regola ordinaria del termine breve

  • art. 380 bis c.p.c.

    ha fondato la proposta di definizione accelerata del ricorso per manifesta inammissibilità

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la memoria delle parti

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna aggravata della parte soccombente

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha applicato un’ulteriore condanna in favore della cassa delle ammende per l’abuso processuale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 1 l. n. 742 del 1969

    la sospensione feriale dei termini non si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento

  • art. 3 l. n. 742 del 1969

    esclude la sospensione feriale per le cause fallimentari

  • art. 92 r.d. n. 12 del 1941

    richiamato quale base del regime di esclusione della sospensione feriale nelle controversie fallimentari

  • art. 1264 c.c.

    è richiamato nel terzo motivo in relazione alla cessione del credito e alla legittimazione dei cessionari

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi terzo e quinto sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di legittimazione dei cessionari e di cessione quote/gestione sociale

  • art. 1 l. 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla cessione dei crediti

  • art. 4 l. 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla cessione dei crediti

  • art. 58 t.u.b.

    richiamato nel terzo motivo in materia di cessione di rapporti bancari

  • art. 2247 c.c.

    richiamato nel quinto motivo per contestare la sussistenza dei requisiti della partecipazione sociale o della gestione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi sesto e settimo in tema di prova per presunzioni e requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro prevalente delle censure di violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo

Massime di principio

  • Nei giudizi fallimentari, la comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria, effettuata secondo la disciplina speciale, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, anche se non vi è notifica di parte.
  • La disciplina processuale fallimentare ha natura speciale e derogatoria rispetto alle regole ordinarie sulle comunicazioni di cancelleria e sui termini di impugnazione.
  • La sospensione feriale dei termini non opera nelle cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento, senza distinzioni tra fasi o gradi del giudizio.
  • La sopravvenuta riforma del diritto fallimentare si applica immediatamente ai procedimenti pendenti, anche alle successive fasi di impugnazione, secondo il principio del tempus regit actum.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione legale del provvedimento, l’impugnazione è inammissibile a prescindere dal merito delle censure.
  • In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può applicare le conseguenze economiche della soccombenza e, ricorrendone i presupposti, anche le sanzioni per lite temeraria previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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