Cassazione Civile, Ordinanza n. 31114/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2014, ha determinato sinteticamente il reddito di una persona fisica ai fini IRPEF, contestandole spese per canoni di locazione, spese connesse a immobili e spese per investimenti, oltre alle sanzioni. In primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, mentre in appello la decisione è stata riformata limitatamente ad alcune riprese, confermando la legittimità dell'accertamento sintetico per le spese di locazione e respingendo la tesi difensiva secondo cui le spese sarebbero state sostenute da familiari o con provvista diversa. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, del D.M. 24 dicembre 2012 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che il metodo sintetico non sarebbe stato correttamente applicato, anche considerando l'età avanzata del contribuente e la possibilità che le spese fossero finanziate da figli o terzi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte regionale avesse erroneamente ritenuto non provata la provenienza delle somme da familiari e avesse valorizzato indebitamente presunzioni dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997 e degli artt. 6, 10 e 12 della L. 212/2000, per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, assumendo che l'invito a comparire fosse stato fissato a brevissima distanza e dunque inidoneo a garantire il diritto di difesa. La Corte di cassazione ha rilevato anche la tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate e, nel merito, ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato per giudicato interno e perché la censura mirava in realtà a riesaminare il merito; il secondo motivo è stato considerato in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio, mentre qui si contestava la valutazione della prova e la Corte ha ribadito che l'art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973 configura una presunzione legale relativa, gravando sul contribuente la prova della diversa provenienza delle somme; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del contraddittorio era coperta da giudicato interno, essendo stata decisa in primo grado e non appellata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con attestazione del raddoppio del contributo unificato e senza statuizione sulle spese per la tardività del controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha inoltre rilevato la tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente mancata statuizione sulle spese. In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Sul piano motivazionale, la Corte ha escluso che vi fosse errore di diritto nella sentenza d'appello: il controllo giudiziale ha riguardato correttamente la presunzione legale di capacità contributiva derivante dall'art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 e l'adeguatezza della prova contraria; le doglianze del ricorrente tendevano in sostanza a rivalutare il materiale istruttorio o erano precluse da giudicato interno.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente e introduce una presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile solo con prova contraria a carico del contribuente sulla diversa provenienza delle somme.
D.M. 24 dicembre 2012
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul metodo sintetico, ma la Corte non ne ravvisa una violazione autonoma nel caso concreto.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva; la Corte non accoglie la censura, ritenendo legittimo l'uso della presunzione legale prevista dall'art. 38 D.P.R. 600/1973.
La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; non quando la censura investe la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciabile per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o del compendio probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La valutazione delle prove è sindacabile in cassazione solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dalla norma.
Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso è tardivo.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di contraddittorio preventivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno.
artt. 6, 10 e 12 L. n. 212 del 2000
Invocati in tema di garanzie e contraddittorio del contribuente; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché coperta da giudicato interno.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla Corte per affermare che anche il contribuente può produrre dichiarazioni rese da terzi come elementi indiziari, da valutarsi liberamente dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l'attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito ex art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 si fonda su una presunzione legale relativa di capacità contributiva: l'Ufficio può limitarsi a contestare le spese sostenute, mentre incombe sul contribuente l'onere di dimostrare che esse sono state finanziate con redditi diversi, esenti o comunque non imponibili.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo quando si contesti l'erronea attribuzione dell'onere della prova; se la doglianza mira a contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove, il sindacato è precluso nei limiti del giudizio di legittimità.
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo possono essere utilizzate nel giudizio tributario come elementi indiziari, ma il giudice deve valutarne attendibilità, coerenza interna e convergenza con gli altri elementi istruttori.
- Una questione già decisa in primo grado e non devoluta con l'appello resta coperta da giudicato interno e non può essere riesaminata in cassazione.
- La denuncia di violazioni processuali o sostanziali non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per rimettere in discussione apprezzamenti di merito compiuti dal giudice di appello.
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