Cassazione Civile, Ordinanza n. 31126/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce in una divisione ereditaria apertasi dopo la morte del padre. Due coeredi hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, il conferimento alla massa di somme prelevate da conti cointestati poco prima della morte del de cuius e la ricostruzione della massa con riferimento anche a una presunta donazione indiretta consistente nell’uso esclusivo di un immobile da parte della madre. Il fratello convenuto ha resistito, ha sostenuto che alcuni immobili dovessero essere esclusi dall’asse e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale ha rigettato l’usucapione e ha condannato il convenuto a conferire alla massa euro 579.203,84; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: 1) omesso esame degli atti e dei motivi d’appello e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 713 e 533 c.c., sostenendo che somme prelevate prima della morte non potessero far parte della massa ereditaria; 3) violazione degli artt. 2727, 2729 e 1298 c.c. per errata prova presuntiva sulla provenienza esclusiva delle somme versate sui conti cointestati; 4) nullità della motivazione per asserita apparenza; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della prova in tema di usucapione; 6) ulteriore censura di motivazione apparente sulla stessa domanda; 7) nullità della sentenza e violazione del principio di non contestazione quanto alla dazione di euro 280.000 a un coerede per l’acquisto di un immobile; 8) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova sulla contestazione di tale somma. Il ricorrente ha inoltre chiesto la decisione collegiale dopo la proposta di manifesta infondatezza e le controparti hanno chiesto anche sanzioni ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti gli otto motivi: ha escluso che vi fosse omesso esame rilevante o violazione del principio per cui l’erede può reclamare solo i beni esistenti all’apertura della successione, rilevando che la condanna dei giudici di merito derivava da operazioni compiute dal ricorrente quale cointestatario dei conti e non da atti di disposizione del de cuius; ha confermato la correttezza della valutazione presuntiva sulla provenienza esclusiva delle rimesse dal padre, ritenendo superata la presunzione di contitolarità del conto; ha condiviso il rigetto dell’usucapione, valorizzando i rapporti di parentela e la conseguente qualificazione del godimento come mera detenzione/tolleranza, senza atti di interversione del possesso; ha respinto anche le censure sulla dazione di euro 280.000, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specifica censura alla statuizione di primo grado e, comunque, infondato nel merito per difetto di prova. Ha condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente, alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. e al contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
commi 1 e 2; ultimo comma
la definizione del giudizio è avvenuta in conformità alla proposta del consigliere, con conseguente applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
art. 96 c.p.c.
poiché il Collegio ha definito il giudizio conformemente alla proposta, sono state applicate le sanzioni per lite temeraria e la condanna in favore della Cassa delle ammende
art. 373 c.p.c.
sono state liquidate anche le spese del procedimento di sospensione della sentenza di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere un vizio di omessa pronuncia/extra o ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di successione, comunione di conto, presunzioni e usucapione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità della motivazione e travisamento della prova
art. 713 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui solo i beni esistenti all’apertura della successione entrano nella divisione
art. 533 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di petizione ereditaria; la Corte ha precisato che la fattispecie concreta riguardava un credito derivante da operazioni sui conti cointestati
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretta la costruzione presuntiva operata dai giudici di merito
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha ritenuto gli indizi valutati in modo unitario e sufficiente
art. 1298 c.c.
richiamato sulla presunzione di contitolarità del conto cointestato, ritenuta superata dalla prova della provenienza esclusiva delle somme dal de cuius
art. 115 c.p.c.
invocato per travisamento della prova e principio di non contestazione; la Corte ha escluso il vizio e ha ribadito che l’accertamento della contestazione è riservato al giudice di merito
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente
art. 183 c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria di replica in cui sarebbe avvenuta la contestazione della dazione di somme
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria, il bene o la somma oggetto di attribuzione deve essere effettivamente compreso nell’asse al momento dell’apertura della successione; tuttavia, se la pretesa degli altri coeredi deriva da operazioni compiute dal chiamato o coerede su rapporti bancari comuni, la questione può riguardare un credito di restituzione o conferimento fondato sull’accertamento della provenienza delle somme, non un atto di disposizione del de cuius.
- Nei conti cointestati, la presunzione di contitolarità può essere superata mediante una valutazione complessiva di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, anche valorizzando la provenienza delle rimesse, la sottoscrizione delle ricevute, la titolarità di altri rapporti collegati e l’assenza di prova di versamenti da parte dell’altro cointestatario.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni semplici purché proceda a una valutazione unitaria degli indizi e dia conto del percorso logico seguito; in cassazione, la censura è ammissibile solo se la motivazione è realmente apparente o illogica nei limiti del vizio deducibile.
- In tema di usucapione, quando il rapporto tra possessore di fatto e proprietario è connotato da stretti legami familiari, il godimento del bene può essere ragionevolmente qualificato come detenzione o tolleranza; per l’usucapione non bastano attività materiali compatibili con tale detenzione, essendo necessari atti inequivoci di interversione del possesso.
- L’accertamento della contestazione o della non contestazione di un fatto rientra nell’interpretazione del contenuto degli atti di parte ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Quando il giudice d’appello respinge un gravame sia per inammissibilità sia, in via subordinata o ad abundantiam, per infondatezza, non vi è contraddizione logica se la prima statuizione riguarda il difetto di specifica censura e la seconda il merito della pretesa.
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