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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00322/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia riguarda una trattenuta operata dalla Cassa sulla pensione di anzianità di alcuni iscritti, qualificata come contributo di solidarietà, poi ritenuta illegittima dai giudici di merito. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la Cassa alla restituzione delle somme; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della Cassa, affermando che un simile prelievo non rientra nei poteri dell'ente previdenziale privatizzato, perché non incide sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico ma introduce un prelievo patrimoniale riservato al legislatore. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e delle disposizioni costituzionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il potere dell'ente di introdurre il contributo di solidarietà e non avesse considerato l'ampliamento dei poteri normativi degli enti; con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva applicato la prescrizione decennale, sostenendo che dovesse invece valere quella quinquennale. I controricorrenti hanno resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con propri atti regolamentari, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. riservata alla legge e incompatibile con il principio del pro rata. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che la differenza tra quanto percepito e quanto trattenuto indebitamente non è un credito liquido ed esigibile soggetto al termine quinquennale, ma l'azione volta a ottenere la piena prestazione pensionistica illegittimamente decurtata è soggetta a prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2, D.Lgs. n. 509/1994

    norma richiamata a sostegno dei poteri regolamentari della Cassa, ma ritenuta non idonea a giustificare il prelievo di solidarietà sulla pensione già liquidata.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    atto regolamentare posto a base della trattenuta, considerato illegittimo nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato come base dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, ma non ritenuto sufficiente a legittimare un prelievo patrimoniale imposto unilateralmente.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato insieme alla disciplina dell'autonomia degli enti previdenziali, senza incidere sul divieto di introdurre il contributo di solidarietà con fonte regolamentare.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    invocato dalla Cassa come interpretazione autentica del quadro normativo, ma non ritenuto idoneo a mutare il riparto delle competenze legislative e regolamentari.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato nel ricorso a sostegno della tesi dell'ente, senza che la Corte ne ricavi un potere di imposizione del contributo di solidarietà.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non idoneo a fondare la legittimità della trattenuta regolamentare.

  • art. 23 Cost.

    la trattenuta è qualificata come prestazione patrimoniale imposta la cui imposizione è riservata al legislatore.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale, ma non decisivo per giustificare il prelievo.

  • art. 2946 c.c.

    il ripristino della prestazione pensionistica piena è assoggettato al termine ordinario decennale.

  • art. 2948 c.c.

    esclusa l'applicazione del termine quinquennale perché la differenza richiesta non è un credito pensionistico liquido ed esigibile soggetto a tale prescrizione.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato nel terzo motivo, ma non accolto come base per la prescrizione quinquennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione dei ratei, ma non applicato alla fattispecie della trattenuta illegittima.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamento interno o delibera, introdurre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, perché un simile prelievo non è un mero criterio di calcolo della prestazione ma una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • L'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati incontra il limite del principio del pro rata e non consente di incidere unilateralmente sul diritto già maturato alla pensione piena.
  • Quando il pensionato contesta una trattenuta illegittima che ha decurtato il rateo già liquidato, la pretesa non riguarda un credito periodico liquido ed esigibile soggetto alla prescrizione quinquennale, ma il ripristino della prestazione nella sua integrità, soggetto al termine ordinario decennale.
  • Occorre distinguere tra domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e azione di recupero di somme indebitamente trattenute: solo nel primo caso viene in rilievo il sistema di calcolo della pensione, mentre nel secondo si contesta un prelievo patrimoniale autonomo e illegittimo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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