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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00315/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate dalla cassa previdenziale sulla pensione già in godimento di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà con decorrenza dal 10 gennaio 2004. Il Tribunale aveva dichiarato illegittime tali trattenute e condannato l’ente alla restituzione delle somme prelevate; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il contributo di solidarietà esulasse dai poteri della cassa perché non rappresentava un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma un prelievo la cui introduzione spetta solo al legislatore. Nel ricorso per cassazione, la cassa ha dedotto violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e della normativa sulla riforma previdenziale, sostenendo che il proprio regolamento, approvato con decreto ministeriale, potesse introdurre un contributo di solidarietà anche incidendo sul quantum della pensione, in funzione dell’equilibrio di bilancio e nel rispetto del principio di ragionevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente, e ha dato continuità all’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, senza incidere sui criteri di determinazione della prestazione pensionistica, impongano una trattenuta su trattamenti già determinati, perché tali atti integrano un prelievo patrimoniale riconducibile all’art. 23 Cost. e quindi riservato alla legge. Conseguentemente, la cassa è stata condannata anche alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 2 D.Lgs. n. 509/1994

    Invocato come base dell’autonomia normativa della cassa previdenziale privatizzata.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    È la disposizione regolamentare che avrebbe introdotto il contributo di solidarietà.

  • Delibera CNPADC del 28.10.2008

    Richiamata quale atto interno posto a fondamento della misura impugnata.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Norma richiamata in tema di poteri degli enti previdenziali privatizzati e del principio del pro rata.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Richiamato come modifica della disciplina previgente sull’autonomia normativa degli enti.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Invocato come interpretazione autentica che, secondo la ricorrente, avrebbe ampliato i poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011

    Richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo che disciplinerebbe l’autonomia dell’ente.

  • art. 3 Cost.

    Dedotto come parametro costituzionale di ragionevolezza.

  • art. 23 Cost.

    La Corte richiama la norma per affermare che il prelievo patrimoniale è riservato alla legge.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per disporre il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati, pur dotati di autonomia regolamentare e poteri funzionali al riequilibrio finanziario, non possono introdurre sui trattamenti pensionistici già determinati un prelievo qualificabile come contributo di solidarietà se tale prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma ne opera una trattenuta successiva.
  • Un contributo imposto su una pensione già liquidata, quando non sia riconducibile a un diverso criterio di determinazione del trattamento ma assuma natura di prelievo patrimoniale, rientra nell’ambito dell’art. 23 Cost. e richiede una base legislativa espressa.
  • L’eventuale ampliamento dei poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati non consente di derogare al principio secondo cui i prelievi patrimoniali coattivi sono riservati alla legge.
  • La verifica di legittimità di misure di solidarietà introdotte da enti previdenziali va compiuta distinguendo tra regolazione del metodo di calcolo della pensione e imposizione di una trattenuta su prestazioni già consolidate; solo la prima area può essere ricondotta alla potestà dell’ente.

Come è indicizzato

MateriePrevidenza
RamiLavoro
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