Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla cassa previdenziale sulla pensione di un iscritto per il periodo 2009-2013, qualificata come contributo di solidarietà. Il tribunale aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva ordinato la restituzione delle somme. La corte d'appello ha confermato l'illegittimità, affermando che l'ente non può introdurre un contributo di solidarietà perché esso non attiene ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma integra un prelievo che può essere imposto solo dalla legge. Nel ricorso per cassazione la cassa ha denunciato, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, del proprio regolamento previdenziale e di varie disposizioni di legge e costituzionali, sostenendo che gli enti privatizzati sarebbero stati autorizzati a emanare norme anche derogatorie della disciplina di settore, incidendo pure sul quantum della prestazione, purché nel rispetto della ragionevolezza; ha inoltre richiamato l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013. Il resistente ha proposto controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti che, invece di incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su una pensione già determinata secondo i criteri applicabili. Un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta, riservata in via esclusiva al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost., e risulta incompatibile con il principio del pro rata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato quale parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge.
Non consente agli enti previdenziali privatizzati di imporre trattenute su pensioni già liquidate in modo da introdurre un prelievo riservato alla legge.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
È la disposizione regolamentare contestata nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà.
Delibera CNPADC del 28.10.2008
Atto applicativo/regolamentare posto a base della trattenuta, ritenuto illegittimo dalla decisione confermata.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato come disposizione sul regime degli enti previdenziali privatizzati e sul principio del pro rata.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente quale base dell'ampliamento dei poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Invocato come interpretazione autentica nel senso di un ampliamento dei poteri normativi degli enti, ma non idoneo a legittimare il prelievo contestato.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
Norma richiamata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte ne valorizzi una specifica interpretazione autonoma.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità, senza accoglimento.
art. 23 Cost.
La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione è riservata alla legge.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne fondi la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In applicazione del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base del richiamo per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante propri regolamenti o delibere, introdurre trattenute o contributi di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri legali applicabili, quando tali prelievi non incidano sui parametri di calcolo della prestazione ma ne riducano soltanto l'importo.
- Un prelievo che colpisca una pensione già liquidata e che abbia natura sostanzialmente parafiscale o patrimoniale costituisce prestazione patrimoniale imposta, sottratta all'autonomia regolamentare dell'ente e riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- L'eventuale ampliamento dei poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati non si estende fino a consentire deroghe al principio del pro rata mediante imposizione di sacrifici economici ulteriori sui trattamenti pensionistici già maturati.
- Quando il ricorso per cassazione contesta la violazione di legge ma il prelievo è qualificabile come trattenuta su prestazione già consolidata, la censura non può essere accolta se l'atto impugnato eccede l'ambito dei poteri dell'ente ed entra nel campo della riserva di legge.
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