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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00317/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un geometra, cancellato dall'albo e dalla Cassa nel 1993, di vedere riconosciuta la natura di contribuzione obbligatoria di versamenti effettuati nel periodo 1983-1993. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che i pagamenti richiesti dalla Cassa fossero stati effettuati a titolo di contributo soggettivo obbligatorio. La corte d'appello ha confermato, reputando illegittima la successiva richiesta dell'ente di integrare i versamenti già riscossi, riqualificandoli come contributi di solidarietà. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della normativa speciale sulla previdenza dei geometri, sostenendo che la corte territoriale avesse confuso l'iscrizione obbligatoria alla Cassa, subordinata alla continuità professionale, con il contributo di solidarietà dovuto per la mera iscrizione all'albo; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sulle modalità di imputazione del pagamento, censurando l'affermazione della natura obbligatoria dei versamenti sulla sola base delle cartelle esattoriali prodotte dal professionista.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla disciplina contributiva, perché ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità. La ricorrente aveva richiamato atti e documenti del giudizio di merito senza trascriverne il contenuto né produrne copia in modo idoneo a consentire la verifica della fondatezza delle doglianze. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, come letto in modo non formalistico ma comunque esigente quanto alla puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati e della loro presenza nel fascicolo. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato come parametro di denuncia della violazione di legge; la Corte non esamina il merito delle violazioni dedotte perché i motivi difettano di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti e dei documenti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo; il semplice rinvio al fascicolo di parte senza trascrizione o produzione non basta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta definita in camera di consiglio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la censura non è scrutinata nel merito per inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sulla valutazione della prova; la Corte non affronta il merito della doglianza.

  • art. 54, L. n. 88/1989

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina previdenziale; non è oggetto di valutazione nel merito.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all'imputazione del pagamento; non esaminato nel merito.

  • art. 1195 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all'imputazione del pagamento; non esaminato nel merito.

  • art. 10, 11 e 22, L. 773/1982

    Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere la diversa natura dei contributi dovuti; la Corte non si pronuncia sul loro significato sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone che gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure siano puntualmente indicati nel loro contenuto essenziale e nella loro collocazione processuale; il mero richiamo al fascicolo non è sufficiente.
  • Il principio di autosufficienza non deve essere inteso in senso meramente formalistico, ma resta necessario che la Corte possa comprendere immediatamente, dal solo ricorso, la decisività delle doglianze senza dover ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
  • Se la censura di violazione di legge o di omesso corretto apprezzamento delle risultanze documentali si fonda su documenti non trascritti né prodotti in modo adeguato, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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