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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00318/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un professionista avverso una cartella esattoriale emessa per il recupero di contributi previdenziali riferiti all'anno 2014. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la pretesa contributiva, perché il professionista non avrebbe svolto attività libero-professionale, né in modo occasionale né continuativo, per tutto l'anno considerato, e perché l'autonomia regolamentare della cassa non potrebbe estendersi alla modifica dei presupposti di iscrizione, ma solo ad aspetti come aliquote e criteri di determinazione delle prestazioni. La cassa ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di varie disposizioni di legge e dello statuto della cassa, sostenendo che la contribuzione minima risponde a una finalità solidaristica ed è compatibile con l'iscrizione del professionista ad altra assicurazione generale; con il secondo ha denunciato violazione delle norme che disciplinano l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e le regole sull'onere della prova, assumendo che l'introduzione del contributo minimo rientra nei poteri regolamentari dell'ente e non esorbita dall'autonomia riconosciuta dalla legge. Il professionista e l'agente della riscossione sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati alla luce di un principio già affermato dalla stessa Corte in materia di casse previdenziali privatizzate. Ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre è irrilevante che l'attività sia stata svolta solo occasionalmente o che non abbia prodotto reddito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 1, L. 37/1967

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'iscrizione e del contributo previdenziale.

  • artt. 10 e 22, L. 773/1982

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della pretesa contributiva.

  • legge delega n. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33

    richiamata come base della disciplina dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati.

  • artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994

    la Corte li considera nel quadro dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    richiamato come parte del quadro normativo che consente interventi volti all'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 103/1996

    richiamati dalla ricorrente nel censurare la decisione di merito.

  • art. 2 d.lgs. 30/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi.

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    invocato per sostenere la legittimità del contributo minimo.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    "dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente"

    richiamato dalla corte di merito; la Cassazione ne delimita la portata, ritenendo che l'autonomia regolamentare degli enti non sia limitata ai soli criteri di calcolo delle prestazioni ma consenta interventi sul sistema degli obblighi contributivi nei limiti fissati dalla legge.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sull'autonomia regolamentare e contributiva.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sull'autonomia regolamentare e contributiva.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla valutazione della prova.

Massime di principio

  • In materia di casse previdenziali privatizzate, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima, anche quando l'attività professionale sia stata occasionale o non abbia prodotto reddito.
  • L'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati può incidere sul sistema degli obblighi contributivi nei limiti consentiti dalla legge, in funzione dell'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'ente.
  • Il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto già espresso dalla Corte di cassazione in tema di contributi minimi dovuti alle casse privatizzate, ove la fattispecie sia sovrapponibile.
  • La mera contestazione del mancato svolgimento effettivo dell'attività professionale non esclude, di per sé, la debenza dei contributi minimi quando il regolamento dell'ente ricolleghi l'obbligo all'iscrizione all'albo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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