Cassazione Civile, Ordinanza n. 00314/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata sulla pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013, per un importo poi oggetto di condanna alla restituzione. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la trattenuta; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la cassa non avesse il potere di imporre un prelievo del genere, perché non si trattava di un criterio di calcolo della pensione ma di una prestazione patrimoniale riservata alla legge. In Cassazione la cassa ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione della normativa che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e, in particolare, degli artt. 2 d.lgs. n. 509/1994, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, 1, comma 488, l. n. 147/2013, 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, oltre agli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo che la riforma legislativa avrebbe ampliato i poteri normativi degli enti privatizzati, consentendo loro di introdurre norme derogatorie anche sul quantum delle pensioni, purché ragionevoli. Gli eredi del pensionato hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente per connessione, e ha confermato l'orientamento già consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti. Un simile prelievo non incide sul meccanismo di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, la cui previsione spetta al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost. Ne è derivata la conferma della legittimità della decisione di merito e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
invocato come base dei poteri regolamentari della cassa previdenziale privatizzata
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
norma regolamentare richiamata a fondamento del contributo di solidarietà
delibera CNPADC del 28.10.2008
atto interno richiamato dalla cassa per giustificare il prelievo
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
norma sulla riforma previdenziale privatizzata richiamata per sostenere l'autonomia dell'ente
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
richiamato quale disposizione che avrebbe ampliato la potestà regolamentare degli enti privatizzati
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
invocato come interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011
richiamato nel quadro normativo relativo agli enti previdenziali privatizzati
art. 3 Cost.
richiamato a sostegno della ragionevolezza del prelievo
art. 23 Cost.
richiamato per contestare/affermare il limite della riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte; la Corte lo usa per qualificare il contributo come prelievo riservato al legislatore
art. 38 Cost.
richiamato come parametro costituzionale in materia previdenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta e alla trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono, con regolamenti o delibere interne, imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, quando tale prelievo non incida sulla regola di calcolo della prestazione ma ne riduca ex post l'importo.
- Un prelievo che colpisce una pensione già liquidata e non si traduce in un criterio di determinazione del trattamento pensionistico integra una prestazione patrimoniale imposta, soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- L'ampliamento dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di derogare al principio del pro rata né di introdurre, in via regolamentare, imposizioni patrimoniali che spetti al legislatore prevedere.
- Quando i motivi di ricorso investono la medesima questione di diritto e sono logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente; se infondati, conducono al rigetto del ricorso.
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