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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00316/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate dalla Cassa sulla pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà con decorrenza da gennaio 2009. Il Tribunale aveva dichiarato illegittime le trattenute e condannato la Cassa alla restituzione delle somme; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'ente previdenziale privatizzato non potesse imporre unilateralmente un prelievo che non incidesse sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, perché una prestazione patrimoniale di questo tipo può essere introdotta solo dalla legge. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione della normativa di settore e dei parametri costituzionali, sostenendo che il regolamento previdenziale approvato con D.M. consentisse l'istituzione del contributo di solidarietà entro i limiti dell'autonomia normativa dell'ente; con il secondo ha invocato l'ampliamento dei poteri normativi degli enti privatizzati in base all'interpretazione autentica di norme sopravvenute, affermando che essi potessero incidere anche sul quantum della pensione, purché nel rispetto della ragionevolezza. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato sulle spese, censurando la compensazione disposta in appello nonostante la totale soccombenza della Cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Cassa, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con propri atti regolamentari, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost. riservata alla legge e incompatibile con il principio del pro rata. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Cassa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, D.Lgs. n. 509/1994

    Richiamato dalla ricorrente come base dell'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale privatizzato, ma ritenuto non idoneo a consentire l'imposizione di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    Invocato per giustificare il contributo di solidarietà; la Corte ne esclude l'idoneità a derogare al principio secondo cui il prelievo patrimoniale spetta alla legge.

  • Delibera CNPADC del 28.10.2008

    Atto regolamentare posto a fondamento del prelievo; non può valere a introdurre una trattenuta patrimoniale non prevista dalla legge.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Norma richiamata nel dibattito sui poteri degli enti privatizzati; la Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, non la interpreta come fonte di potere per imporre trattenute su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente come conferma dell'ampliamento dei poteri normativi degli enti privatizzati, ma non ritenuto sufficiente a legittimare il contributo di solidarietà.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Invocato come interpretazione autentica estensiva dei poteri degli enti previdenziali privatizzati; la Corte non ne ricava una legittimazione a imporre prelievi patrimoniali su pensioni già in godimento.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    Citato dalla ricorrente tra le norme che avrebbero inciso sulla disciplina previdenziale, senza che la Corte lo valorizzi quale fonte del potere impositivo contestato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; non è ritenuto idoneo a fondare la legittimità del prelievo in assenza di base legale.

  • art. 23 Cost.

    La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 23 Cost., dunque soggetta a riserva di legge.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dell'autonomia previdenziale, ma non idoneo a superare il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese in appello; il motivo resta assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante fonti regolamentari o delibere interne, imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma ne riduce successivamente l'importo.
  • Un prelievo patrimoniale che gravi su un trattamento pensionistico già determinato integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. e richiede una base legislativa espressa.
  • L'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati e le norme che la ampliano non consentono di derogare alla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, né di alterare unilateralmente il principio del pro rata sulle pensioni maturate.
  • Quando il ricorso principale è infondato, un ricorso incidentale condizionato sulle spese resta assorbito.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è tenuta anche all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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