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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28450/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al fallimento un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, contestando l'indebita deduzione di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. In particolare, secondo l'Ufficio due società emittenti le fatture sarebbero state mere "cartiere": una avrebbe dovuto eseguire lavori di carpenteria per la costruzione di un ponte e l'altra fornire materiale da cantiere, ma l'effettività di tali operazioni era stata ritenuta insussistente. Il fallimento aveva impugnato l'avviso e aveva ottenuto l'annullamento in primo grado; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza dei requisiti richiesti dal processo tributario, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermare in astratto la spettanza all'Amministrazione dell'onere della prova senza confrontarsi con gli elementi indiziari addotti; 2) violazione delle norme in tema di prova presuntiva, fede privilegiata del PVC, onere della prova e disciplina fiscale delle operazioni inesistenti, per non avere la CTR valutato gli indizi relativi alla natura fittizia delle società emittenti e delle operazioni fatturate.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR non fosse meramente apparente né priva di autonoma motivazione, poiché aveva comunque dato conto delle censure dell'Ufficio e della propria valutazione sull'onere probatorio e sull'insufficienza del PVC. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente valutato gli elementi indiziari e presuntivi allegati dall'Amministrazione a sostegno dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, né aveva considerato il valore probatorio del processo verbale di constatazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
  • La prova dell'effettività dell'operazione non può essere fornita validamente con la sola esibizione della fattura o con la regolarità formale della contabilità e dei mezzi di pagamento, poiché tali documenti sono compatibili anche con operazioni fittizie.
  • Il processo verbale di constatazione non ha un valore unitario e assoluto: fa fede privilegiata per i fatti attestati come direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, fa fede fino a prova contraria per dichiarazioni di terzi o parti specificamente riportate, e costituisce comunque elemento di prova liberamente valutabile quando manchi l'indicazione nominativa delle fonti.
  • Nel processo tributario la sentenza è nulla solo quando manchi realmente la motivazione o il confronto con le censure di appello; non ricorre il vizio quando il giudice d'appello esponga, sia pure sinteticamente, la propria autonoma valutazione della fattispecie e delle ragioni del decisum.
  • In presenza di contestazione di operazioni inesistenti, il giudice di merito deve esaminare specificamente tutti gli indizi allegati dall'Ufficio e valutarne la convergenza, non potendo limitarsi a escludere la pretesa per asserita carenza di prova senza misurarsi con il quadro probatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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