Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33013/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione ex art. 206 CCII proposta dall’agente della riscossione contro il decreto di esecutività dello stato passivo di una liquidazione giudiziale, che aveva escluso vari crediti iscritti a ruolo per contributi previdenziali, sanzioni e interessi, ritenendoli prescritti. Il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo: prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi; irrilevanza della proroga emergenziale ex art. 68 d.l. 18/2020 per difetto del presupposto temporale; non applicabilità della prescrizione decennale alle sanzioni e agli interessi. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., art. 68 d.l. 18/2020, art. 12 d.lgs. 159/2015 e art. 1 commi 618 e 623 l. 147/2013, sostenendo che alcuni crediti erariali portati da cartelle notificate nel 2012 sarebbero soggetti a prescrizione decennale e che il termine sarebbe stato sospeso per effetto della normativa emergenziale e di altra sospensione legislativa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2943, 2945 e 2946 c.c., art. 68 d.l. 18/2020 e art. 12 d.lgs. 159/2015, deducendo che per alcune cartelle relative a contravvenzioni stradali e contributi INPS il tribunale non avrebbe considerato atti interruttivi della prescrizione, specificamente allegati e documentati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e perché diretto contro una statuizione non presente nel decreto impugnato, essendo il tribunale pronunciato sulla prescrizione quinquennale di contributi, sanzioni e interessi e non sui crediti erariali decennali prospettati nel motivo; inoltre la questione della sospensione dei termini e dell’eventuale interruzione non risultava trattata dal giudice di merito, né il ricorrente aveva dedotto validamente un vizio di omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur autosufficiente sul piano espositivo, mirava sostanzialmente a far valere un travisamento del contenuto della prova documentale; poiché il fatto probatorio degli asseriti atti interruttivi non era stato oggetto di decisione nel provvedimento impugnato, il rimedio corretto sarebbe stato eventualmente la revocazione per errore di fatto e non il ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese; disposta altresì la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 206 CCII

    norma processuale richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo nella liquidazione giudiziale.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    prevede la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, quale disciplina speciale.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come termine ordinario decennale, operante solo in assenza di una disciplina speciale e non per estendere automaticamente a sanzioni e interessi il termine decennale.

  • art. 2953 c.c.

    la prescrizione decennale da actio iudicati opera solo quando il titolo si sia formato in giudicato, non per cartelle non opposte divenute definitive.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    fonte della prescrizione quinquennale degli interessi, considerati obbligazione autonoma che matura progressivamente.

  • art. 68, d.l. n. 18/2020

    richiamato quale norma emergenziale che sospendeva i termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie e, per correlazione, alcuni termini connessi alla riscossione.

  • art. 12, d.lgs. n. 159/2015

    dispone la sospensione, per il corrispondente periodo, dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle entrate oggetto di sospensione dei versamenti.

  • art. 1, commi 618 e 623, l. n. 147/2013

    invocati dal ricorrente quale ulteriore disciplina di sospensione dei termini, ma senza decisivo riscontro nel provvedimento impugnato.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione, ma la doglianza è stata ritenuta non scrutinabile perché non agganciata a una statuizione del giudice di merito.

  • art. 2945, comma 1, c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla interruzione della prescrizione, ma la relativa questione è stata considerata non decisa dal tribunale.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalla Corte in relazione al vizio di omessa pronuncia, non dedotto dal ricorrente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicato come rimedio proprio del travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti dell’errore di fatto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio processuale da far valere solo se il travisamento riguardi un fatto processuale oggetto di decisione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale o per omesso esame di fatto sostanziale, se il fatto probatorio è stato realmente controverso e deciso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base del raddoppio del contributo unificato disposto dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserimento del comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica specificamente il passaggio della decisione che si assume erroneo.
  • Quando si deduce l’omesso esame di una questione di fatto o di documenti, il ricorrente deve allegare e dimostrare che la questione sia stata effettivamente proposta al giudice di merito e deve rispettare l’onere di autosufficienza del ricorso.
  • La prescrizione delle sanzioni tributarie è quinquennale, salvo che sia formato un titolo giudiziale idoneo a far decorrere il termine decennale ex art. 2953 c.c.; la mera definitività della cartella per mancata opposizione non equivale a giudicato.
  • Gli interessi hanno natura di obbligazione autonoma e soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., non potendo essere automaticamente attratti nel termine della sorte capitale.
  • Le sospensioni emergenziali dei termini di riscossione e dei versamenti possono incidere anche sulla prescrizione solo nei limiti oggettivi e temporali previsti dalla legge; la relativa applicazione richiede la verifica del presupposto concreto.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova documentale, se non si traduce in un errore su una questione effettivamente decisa dal giudice di merito, non si denuncia con ricorso per cassazione ma, ricorrendone i presupposti, con revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.