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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28747/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo dal quale emergeva una cartella di pagamento che la stessa assumeva non esserle mai stata notificata, deducendo anche la prescrizione del credito. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello, ritenendo che la contribuente fosse venuta a conoscenza della pretesa mediante un'intimazione di pagamento richiamante la cartella e che, per tale via, dovesse impugnare l'atto nei termini, con consolidamento della pretesa in difetto di impugnazione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso sulla notifica dell'intimazione e non sulla mancata notifica della cartella; 2) violazione dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 48 disp. att. c.p.c., dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto valida la notifica dell'intimazione senza la documentazione completa; 3) ulteriore violazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione alla giurisprudenza costituzionale e per omesso invio della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio l'inammissibilità originaria dell'azione per difetto di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo. Richiama la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, e i principi delle Sezioni Unite, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella è ammessa solo in casi tassativi, ove il debitore dimostri un pregiudizio specifico. Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato né dimostrato alcuna ragione di tutela anticipata rientrante nelle ipotesi tipizzate; pertanto manca l'interesse ad agire e il ricorso originario è inammissibile. Per questa ragione è dichiarato inammissibile anche il ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata; viene altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta per omessa pronuncia, ma la Corte non entra nel merito per difetto originario di interesse ad agire

  • art. 140 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sulla validità della notificazione; la Corte non lo applica al merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla regolarità della notificazione, ma non decisivo ai fini del giudizio di legittimità

  • art. 60 d.P.R. 28 settembre 1973, n. 600

    citato dalla ricorrente in tema di notificazioni degli atti tributari, ma non esaminato nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla prova della notificazione, ma non scrutinato per la declaratoria di inammissibilità

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    norma che ha introdotto, in conversione, la disciplina dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata nei soli casi tipizzati

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    disposizione centrale: stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella solo in ipotesi tassative di pregiudizio specifico, incidendo sull'interesse ad agire

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato quale una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che legittimano la tutela immediata

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato nella disciplina delle verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, quale ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato tra le condizioni che possono rendere immediatamente impugnabile il ruolo o la cartella

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    menzionato solo come modifica successiva che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite come mezzo di produzione documentale in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata contro il ruolo o la cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a natura dinamica e può essere integrato o mutato anche per effetto di una norma sopravvenuta fino al momento della decisione; nei processi pendenti la verifica dell'interesse è doverosa anche d'ufficio.
  • Se manca la prova del pregiudizio specifico che consente l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella, il ricorso introduttivo è inammissibile e tale inammissibilità travolge anche il successivo ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità lo specifico interesse ad agire può essere dimostrato mediante produzione documentale nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c., ma solo se occorra effettivamente provare una delle condizioni eccezionali di impugnabilità diretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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