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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società di factoring aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice di prestazioni di stampa, assumendo di essere cessionaria, ai sensi della L. n. 52/1991, dei crediti maturati dalla società fornitrice poi fallita. La debitrice aveva proposto opposizione; nel giudizio era intervenuto il fallimento della cedente, sostenendo che i crediti spettassero esclusivamente alla massa e che il contratto di factoring e le cessioni fossero nulle per difetto di forma scritta ex art. 117 t.u.b., oltre a contestare la notificazione della cessione. Il tribunale aveva accertato l’esistenza dei crediti verso la debitrice ma negato la titolarità in capo alla società di factoring; la corte d’appello aveva poi confermato la decisione, pur escludendo la nullità formale, ritenendo comunque insussistente il credito azionato dalla cessionaria e rilevando che, in un factoring con cessione in massa di crediti futuri ex art. 3 L. n. 52/1991, l’assenza dell’annotazione o la sua venuta meno per note di credito/storni impedisce al cessionario di vantare pretese creditorie. In cassazione la società cessionaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 324, 329, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la corte d’appello si fosse pronunciata oltre le eccezioni effettivamente svolte e in violazione del giudicato interno; con il secondo, ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esecuzione delle prestazioni da parte della cedente. Il fallimento ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione del difensore.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di sottoscrizione, ritenendo desumibile la paternità dell’atto dalla procura speciale sottoscritta, dalla notifica via PEC proveniente dal difensore e dal deposito della copia analogica con attestazione di conformità. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché non investiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, e inammissibile in parte e infondato in parte il secondo motivo, sia per la presenza di doppia conforme ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sia perché volto in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La mancanza della sottoscrizione autografa dell'originale non determina inammissibilità quando la paternità dell'atto sia comunque desumibile da elementi univoci, come procura speciale, notifica via PEC e deposito con attestazione di conformità.

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    La procura speciale su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso e sottoscritto dal difensore, è idonea a provare autenticità e provenienza dell'atto.

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    La notifica telematica corredata da attestazione di conformità può concorrere a dimostrare la provenienza e autenticità del ricorso depositato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che denuncia ultrapetizione è inammissibile se non coglie tutte le autonome rationes poste a base della decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    La censura sul giudicato interno richiede di confrontarsi con tutte le ragioni della decisione e non con una sola di esse.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La mancata impugnazione di una ratio autonoma rende inammissibili le doglianze sulle altre, per formazione del giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude la censura che non assalga tutte le basi autonome della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione di legge formulata dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo dimostrare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due sentenze per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5.

  • L. n. 52/1991, art. 3

    Nel factoring con cessione in massa di crediti futuri, l'assenza o la venuta meno dell'annotazione può escludere la pretesa creditoria del cessionario quando ciò confermi l'inesistenza del credito.

  • art. 117 d. lgs. 385/1993

    La corte d'appello aveva escluso che il contratto di factoring fosse nullo per difetto di forma scritta; la Cassazione non ha accolto la censura sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili le censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile contro una sentenza resa in doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Non è inammissibile il ricorso per cassazione solo perché l’originale analogico dell’atto non risulti sottoscritto, se la paternità dell’atto sia comunque desumibile in modo univoco dalla procura speciale, dalla notifica telematica proveniente dal difensore e dal deposito della copia con attestazione di conformità.
  • Nel factoring con cessione in massa di crediti futuri, il cessionario non può pretendere il pagamento di crediti che non risultino effettivamente esistenti o che siano stati neutralizzati da note di credito o storni, quando tali elementi confermino l’inesistenza del credito stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoAzienda
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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