Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Gli avvocati, dichiaratisi antistatari nel giudizio definito con ordinanza di legittimità che aveva respinto il ricorso avversario e liquidato le spese in loro favore, hanno chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza per far inserire nel dispositivo la distrazione delle spese omessa. Il curatore del fallimento della società resistente si è opposto, deducendo che nelle more la società era stata dichiarata fallita e che, per effetto del fallimento, il difensore conserva il potere di rappresentanza processuale ma perde il potere di chiedere la distrazione delle spese; l'eventuale attribuzione diretta delle spese agli avvocati violerebbe la par condicio creditorum e sarebbe comunque incompatibile con l'insinuazione al passivo già presentata e accolta per i crediti professionali, inclusi quelli del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che, essendo intervenuto il fallimento della parte soccombente, è venuto meno in capo al fallito il potere di disporre del diritto alla rifusione delle spese e, conseguentemente, è venuto meno anche il potere di disposizione del diritto alla distrazione delle spese da parte del difensore. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
in prorpio ex art. 83 c.p.c.
richiamato solo per qualificare la spendita del potere di rappresentanza/procura degli avvocati ricorrenti nel giudizio di correzione.
artt. 92 e seguenti della legge fallimentare
articoli 92 e seguenti della legge fallimentare
richiamati per affermare che i crediti professionali del difensore del fallito devono essere fatti valere nel concorso mediante insinuazione al passivo e non mediante distrazione delle spese.
Cass. n. 37719/2022
citata a sostegno del principio per cui, se la parte fallisce nel corso del giudizio di cassazione, il difensore non può ottenere la distrazione delle spese perché viene meno il potere di disposizione del relativo diritto.
Cass. n. 12184/2020
citata per il principio secondo cui, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di legittimità, la parte soccombente viene dichiarata fallita, il difensore non può ottenere la distrazione delle spese di lite, perché il fallimento fa venir meno il potere di disposizione del diritto alla rifusione delle spese che è presupposto della distrazione.
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non è emendabile come semplice errore materiale quando, per effetto del fallimento della parte, difetti ormai il presupposto sostanziale del potere di disporre del relativo credito.
- I crediti professionali del difensore della parte fallita devono essere fatti valere nel procedimento di accertamento del passivo; non è consentito conseguire la soddisfazione fuori dal concorso tramite distrazione delle spese.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese del relativo incidente, salvo diversa previsione o peculiari circostanze non emergenti nel caso esaminato.
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