Cassazione Civile, Ordinanza n. 28623/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Ufficio ha recuperato maggiori IRES, IVA e IRAP nei confronti della società poi dichiarata fallita. La curatela fallimentare aveva impugnato l'atto e poi proposto appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole, ma la CTR ha rigettato l'appello confermando l'accertamento. In Cassazione ha proposto ricorso il legale rappresentante della società in bonis, sostenendo anzitutto la propria legittimazione processuale, in ragione dell'inerzia della curatela, autorizzata dal giudice delegato a non impugnare la sentenza di appello, e denunciando poi violazione degli artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 53 Cost., assumendo che i giudici di merito avessero omesso di controllare l'operato dell'Amministrazione finanziaria in presenza di presunzioni semplicissime e di applicare il criterio di normalità e ragionevolezza a circostanze incompatibili con l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione del rappresentante legale della società fallita a proporre ricorso per cassazione. Ha affermato che, quando il curatore è già intervenuto in giudizio sul medesimo rapporto d'imposta, il fallito non è legittimato a impugnare la sentenza sfavorevole, perché manca il presupposto dell'inerzia assoluta del curatore richiesto dall'art. 43 l.fall. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo dopo la proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente nel contestare il metodo di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova nella controversia tributaria.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della pretesa fiscale nei termini dedotti.
indicato come base della legittimazione straordinaria del fallito a impugnare l'atto impositivo solo in caso di pura e semplice inerzia del curatore; se il curatore è già parte del giudizio, la legittimazione del fallito è esclusa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto d'imposta sorto prima del fallimento, la legittimazione del fallito a impugnare l'atto impositivo sussiste solo in presenza di una vera inerzia del curatore, intesa come astensione pura e semplice dall'azione, senza che rilevi la ragione soggettiva di tale inerzia.
- Se il curatore ha già preso parte al giudizio sul medesimo rapporto tributario, il fallito non può proporre impugnazioni autonome avverso la sentenza sfavorevole, perché il rapporto è acquisito al concorso e la curatela ne è il soggetto processuale legittimato.
- Il difetto di legittimazione del fallito, quando il curatore abbia già agito sullo stesso rapporto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Non può configurarsi inerzia del curatore, ai fini della legittimazione straordinaria del fallito, quando la curatela abbia già promosso o coltivato il giudizio di merito, anche se poi non proponga l'ulteriore gravame.
- La presenza del curatore nel processo esclude una sovrapposizione di ruoli tra fallimento e fallito, sicché il comportamento processuale della curatela vincola entrambi sul medesimo rapporto litigioso.
Come è indicizzato
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