Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28639/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da una serie di accordi di collaborazione con cui una cooperativa sociale confidava di ottenere, tramite un soggetto che si presentava come intermediario/procuratore di un'associazione non riconosciuta, finanziamenti per complessivi euro 3.500.000,00 circa, versando in anticipo una somma complessiva di euro 330.000,00 quale importo una tantum pari al 10% delle somme promesse. Successivamente veniva stipulato un ulteriore accordo nel luglio 2015 con il quale il ricorrente, indicato come successore del primo contraente, assumeva il ruolo di sottoscrittore della convenzione attuativa. Poiché i finanziamenti non venivano conseguiti, la cooperativa chiedeva in giudizio la declaratoria di nullità/invalidità degli accordi per contrarietà a norme imperative, impossibilità dell'oggetto, mancanza di causa o vizio del consenso, e in subordine la risoluzione per inadempimento con restituzione delle somme versate. Il ricorrente impugnava la decisione di merito contestando: l'interpretazione dei contratti, sostenendo di non aver mai assunto in proprio l'obbligo di restituire la somma né di essersi accollato il debito o sostituito contrattualmente al precedente contraente; l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'assenza di una chiara pattuizione di assunzione personale delle obbligazioni; la violazione dell'art. 38 c.c. quanto alla responsabilità per obbligazioni dell'associazione non riconosciuta; e l'erroneo valore confessorio attribuito ad una dichiarazione resa alla Guardia di finanza. La cooperativa, con ricorso incidentale, deduceva invece l'improcedibilità dell'appello per difetto originario di procura alle liti del difensore, sostenendo che la successiva procura notarile non potesse sanare la mancanza di ius postulandi nel giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della cooperativa, ritenendo fondato il motivo sul difetto di procura alle liti nel giudizio di appello: la procura originaria non consentiva la valida proposizione dell'impugnazione e la procura successivamente rilasciata non poteva sanare, nel regime anteriore alla riforma Cartabia, la mancanza/inesistenza della procura ad litem. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso principale del ricorrente e ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, perché il giudizio di secondo grado era stato instaurato in difetto di valida procura. Ha inoltre condannato il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio d'appello e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'interpretazione degli accordi; la Corte non esamina nel merito tale censura perché assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione sistematica del contratto; censura assorbita.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; censura assorbita.

  • art. 38 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la responsabilità verso i terzi grava su chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; la Corte non decide sul punto perché assorbe il ricorso principale.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il valore confessorio di una dichiarazione resa alla Guardia di finanza; censura assorbita.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla confessione; censura assorbita.

  • art. 125, secondo comma, c.p.c.

    È la norma che, nel regime considerato, consente la regolarizzazione in casi specifici; la Corte richiama il suo ambito come eccezione rispetto alla regola della non sanabilità della mancanza di procura.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale nel motivo sul difetto di procura; la Corte ne cita il riferimento nel ricorso incidentale ma fonda la decisione soprattutto sull'art. 182, comma 2, c.p.c.

  • art. 182, secondo comma, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti; la sanatoria opera, nel regime successivo, solo secondo la disciplina novellata, non retroattiva nel caso esaminato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge del ricorso principale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo relativo alla nullità della sentenza e all'omessa motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo sull'omesso esame di fatto decisivo e sul preteso valore confessorio della dichiarazione.

  • art. 360 bis 1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della sanatoria processuale, ma la Corte non lo ritiene pertinente alla regolarizzazione della procura.

  • art. 42 l.f.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti della capacità processuale del fallito; la Corte richiama la diversa disciplina della legittimazione processuale del fallito.

  • art. 43 l.fall.

    Richiamato dalla Corte nel ricostruire la legittimazione processuale del fallito e la possibilità di intervento nei limiti previsti.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Citato come riforma che ha modificato l'art. 182, comma 2, c.p.c., estendendo in seguito la sanatoria anche alla mancanza di procura.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2

    Richiamata come fonte della formulazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla riforma Cartabia, la mancanza o inesistenza della procura alle liti non è sanabile mediante assegnazione di un termine ex art. 182, comma 2, c.p.c., salvo le ipotesi specifiche previste dall'art. 125, comma 2, c.p.c.
  • La procura ad litem costituisce presupposto processuale essenziale dell'impugnazione: se manca al momento della proposizione dell'appello, l'atto introduttivo è improduttivo di effetti e il vizio non può essere recuperato con una procura successiva nel vecchio regime.
  • Nel caso di giudizio instaurato da soggetto fallito, la legittimazione processuale sulle controversie patrimoniali spetta in via principale al curatore; il fallito ha una legittimazione solo suppletiva e non autonoma quando gli organi fallimentari abbiano valutato la convenienza di impugnare.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso incidentale sulla valida instaurazione del giudizio di appello rende il gravame privo di effetti, le censure del ricorso principale sulla decisione di merito restano assorbite.
  • La confessione giudiziale o stragiudiziale non può desumersi da mere opinioni, impressioni soggettive o ricostruzioni ex post prive di chiara riferibilità a fatti storici determinati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.