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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in una villetta, propagatosi anche all'immobile vicino, che secondo gli accertamenti di merito sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una canna fumaria collegata a un termo-camino. I proprietari dell'immobile incendiato hanno agito contro il direttore dei lavori, la società venditrice dell'immobile e l'impresa esecutrice; l'assicuratrice dei proprietari ha agito in surrogazione ex art. 1916 c.c.; il proprietario del fondo vicino e la sua assicuratrice hanno a loro volta proposto domande risarcitorie. Il ricorrente principale, direttore dei lavori, ha censurato la sentenza d'appello deducendo: errata estensione dei suoi doveri professionali oltre i limiti del ruolo; mancata considerazione di un fax e della tesi del doppio contratto d'appalto, che a suo dire lo avrebbe reso estraneo ai lavori extracapitolato; errata applicazione della normativa tecnica sul rilascio e sulla perdita di efficacia della certificazione dell'impianto; omesso rilievo di condotte colpose dei proprietari e dell'intervenuto difetto di manutenzione; erronea esclusione del caso fortuito e del concorso colposo; nullità per omessa pronuncia su alcune domande; errata valutazione della CTU; liquidazione del danno non patrimoniale e del danno da inagibilità senza prova sufficiente; difetto di legittimazione del vicino e della sua assicuratrice. L'assicuratrice del danneggiato vicino, con ricorso incidentale, ha censurato l'esclusione della responsabilità dei proprietari-custodi ex art. 2051 c.c. e la mancata valorizzazione della CTU circa la loro negligenza. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché diretto a rivalutare i fatti; ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il quinto motivo e, in parte, il quarto e l'ottavo per intervenuta rinuncia; ha ritenuto inammissibili, per il vincolo della doppia conforme, le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti indicati; ha invece accolto il secondo, il terzo, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale e, per connessione, i primi tre motivi del ricorso incidentale, rilevando che la corte territoriale non aveva correttamente valutato: l'effetto interruttivo o assorbente di una successiva modifica dell'impianto e dell'eventuale comportamento dei proprietari; la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e i presupposti del caso fortuito; la necessità di una motivazione non apparente e coerente con le risultanze della CTU; i criteri di prova del danno da inagibilità dell'immobile, che non può essere liquidato in re ipsa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale e il ricorso incidentale: ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto non più delibabili, per intervenuta rinuncia o difetto d'interesse, il quarto e l'ottavo motivo del ricorso principale e, in parte, il settimo; ha rigettato il resto. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la ripartizione delle responsabilità tra direttore dei lavori, venditrice, installatrice/certificatrice e proprietari-custodi, applicando i criteri indicati dalla Corte sulla causalità, sul caso fortuito ex art. 2051 c.c., sul concorso colposo e sulla prova del danno da inagibilità.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato per contestare il preteso errore nell'individuazione dei doveri di diligenza del direttore dei lavori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare i fatti.

  • art. 2236 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la sua responsabilità non potesse estendersi a profili estranei alla prestazione professionale; la Corte non ha accolto la tesi nei termini prospettati.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure ex n. 5 nei limiti della doppia conforme e ha accolto solo alcune doglianze di violazione di legge e nullità.

  • d.m. n. 37/2008

    Richiamato per la disciplina della certificazione dell'impianto termico e della perdita di efficacia in caso di modifiche; la Corte ha ritenuto che tali profili incidessero sulla causalità e andassero valutati dal giudice di rinvio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato quale regola di causalità e di risarcibilità del danno; la Corte ha censurato il mancato corretto governo della norma nella valutazione delle concause e della sopravvenienza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione dell'inagibilità in difetto della necessaria allegazione e prova, anche presuntiva, del pregiudizio.

  • art. 1227 c.c.

    Utilizzato per il concorso colposo del danneggiato e per la riduzione/esclusione del risarcimento; la Corte ha ritenuto che il comportamento dei proprietari dovesse essere riesaminato alla luce dei criteri di causalità e di ragionevole cautela.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia è oggettiva e si esclude solo per caso fortuito; il giudice di merito deve verificare se la condotta del terzo o della vittima sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per la condanna solidale e per la ripartizione interna delle responsabilità tra i corresponsabili.

  • art. 1916 c.c.

    Richiamato per le azioni di surrogazione esercitate dalle assicuratrici dei danneggiati; la Corte ha riesaminato la posizione delle compagnie alla luce della responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato in tema di termine breve per l'impugnazione; la Corte ha considerato tardivo il ricorso incidentale della compagnia ma ammissibile come impugnazione incidentale tardiva nei limiti dell'art. 334 c.p.c.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Applicato per affermare l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche in presenza di impugnazione adesiva, ove l'interesse sorga dall'impugnazione principale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibili, in presenza di doppia conforme, i motivi fondati sul vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato per gli effetti della rinuncia al ricorso su alcuni rapporti processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'accettazione della rinuncia e ai suoi effetti processuali.

  • art. 41, comma 2, c.p.

    Evocato come criterio per valutare se una causa sopravvenuta possa interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dei precedenti autori.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nella ricostruzione del dovere di ragionevole cautela del danneggiato ai fini dell'art. 1227 c.c.

  • art. 65 ord. giud.

    Richiamato per valorizzare l'interpretazione nomofilattica della responsabilità ex art. 2051 c.c. offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato incidentalmente per descrivere la prospettiva patrimoniale della garanzia del responsabile.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per difetto di legittimazione ad agire del vicino e della sua assicuratrice; censura non accolta nei termini prospettati.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione della CTU e la motivazione del dissenso del giudice di merito.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla CTU e alla sua valutazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare la violazione dei criteri di decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare la mancata considerazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove e della consulenza tecnica.

Massime di principio

  • Il direttore dei lavori, nell'ambito della propria funzione tecnica, deve verificare non solo l'esecuzione materiale dell'opera ma anche l'idoneità dei materiali e la realizzazione a regola d'arte dell'impianto o del manufatto oggetto della direzione, nei limiti del mandato ricevuto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e della CTU; se la doglianza mira solo a sovvertire l'accertamento fattuale, il motivo è inammissibile.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso tra cosa e danno, mentre il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito, che può consistere in fatto naturale, condotta del terzo o comportamento della vittima, ma solo se oggettivamente imprevedibile e inevitabile.
  • Quando si invoca il caso fortuito per escludere la responsabilità da custodia, il giudice deve distinguere tra mera colpa del terzo o del danneggiato e imprevedibilità oggettiva della condotta, non potendo limitarsi a qualificare il fatto come colposo.
  • La condotta del danneggiato va valutata anche ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c. secondo il criterio della ragionevole cautela e della prevedibilità/evitabilità del danno; una condotta imprudente può ridurre o escludere il risarcimento se costituisce causa esclusiva o concorrente del pregiudizio.
  • Il danno da inagibilità o indisponibilità dell'immobile del proprietario non può essere liquidato in via automatica o in re ipsa: occorre allegazione e prova, anche presuntiva, di una concreta utilità persa o di un pregiudizio patrimoniale corrispondente alle caratteristiche del bene.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere disattesa dal giudice di merito, ma il dissenso deve essere motivato in modo coerente e non apparente, soprattutto quando la CTU abbia indicato più concause e un diverso grado di efficienza causale tra i soggetti coinvolti.
  • Una modifica successiva dell'impianto o della cosa custodita, se idonea a incidere sulla certificazione di conformità e sulla sicurezza del bene, può assumere rilievo sia sul piano causale sia ai fini della responsabilità dei soggetti coinvolti, imponendo al giudice di valutare se si tratti di causa sopravvenuta o di concorso causale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleResponsabilità del custodeInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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