Cassazione Civile, Sentenza n. 33953/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva confermato l'operato dei primi giudici nell'applicazione di un avviso di liquidazione relativo a un'area dichiarata usucapita: la società contestava la classificazione e la valutazione economica del terreno (l'Ufficio lo aveva qualificato come area destinata a parcheggio e come categoria catastale C/6), deducendo vizio di motivazione dell'avviso, carenza probatoria dell'Ufficio, mancato accesso in loco e omesso contraddittorio preventivo, nonché errata interpretazione della sentenza n. 3165/2016 del Tribunale di Genova che avrebbe definito il bene come 'area urbana' (categoria F1). Sono stati proposti cinque motivi di impugnazione, tra cui violazioni costituzionali e di norme processuali e tributarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile parte del quinto motivo per mancata allegazione della deduzione in sede di merito e per confusione fra vizio di motivazione e contestazione della prova; ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo relativi a presunta motivazione contraddittoria della Corte territoriale, constatando che la motivazione è comprensibile e si è limitata a valorizzare la destinazione prevalente dell'area a parcheggio come contenuto essenziale della pronuncia impugnata; ha rigettato i secondo e terzo motivi che contestavano la percezione del fatto probatorio e l'uso di elementi estranei alla sentenza impugnata, osservando che la valutazione della Corte territoriale riguardava l'interpretazione e la qualificazione fattuale della pronuncia del Tribunale e non è sindacabile in Cassazione se fondata su apprezzamenti di merito non travisati. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui non è dovuto il contraddittorio preventivo per l'imposta di registro (tributo non armonizzato) risultando quindi non applicabile tale garanzia nella specie. Sono state poste a carico della ricorrente le spese e disposta la somma ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3, 4 e 5)
Canoni di cassazione utilizzati per censurare motivazione, violazione di legge e travisamento del fatto; la Corte ricollega alle rispettive categorie le contestazioni e dichiara l'inammissibilità o l'infondatezza di alcune doglianze sulla base di tali criteri
Richiamato in relazione al contenuto probatorio: la Corte valuta che le doglianze sulla percezione del fatto probatorio riguardano apprezzamenti di merito non sindacabili in Cassazione salvo travisamento palese
Riferimento al principio del giudicato; la Corte osserva che la sentenza del Tribunale non costituiva giudicato tra ricorrente e Ufficio e quindi non poteva essere invocata come limitazione assoluta ad ogni interpretazione in sede di tassazione
Riferimento all'onere della prova; la Corte distingue tra motivazione formale dell'atto impositivo e prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria
art. 7, commi 1 e 2, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella censura ma non ritenuta decisiva: la Corte verifica la sufficienza delle garanzie processuali ma conferma che il contraddittorio preventivo non è previsto per l'imposta di registro non armonizzata
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Norma tributaria citata a supporto delle contestazioni sull'atto impositivo; la Corte non rinviene vizi formali tali da annullare l'atto
art. 3, commi 1 e 3, legge n. 241/1990
Richiamata in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte distingue la motivazione formale dell'avviso dall'effettività della prova dei fatti tributari
art. 24 Cost.
Richiamato tra le censure (diritto di difesa): la Corte ritiene che, nella specie, non sia stato violato tale diritto con riferimento al contraddittorio preventivo per imposte non armonizzate
art. 53 Cost.
Citato dalla ricorrente in relazione alla legittimità della pretesa fiscale; la Corte non ritiene che gli argomenti prospettati integrino una violazione costituzionale fondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Norma applicata per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere prospettate questioni nuove non dedotte nei giudizi di merito: i motivi devono ripercorrere le doglianze già presentate al primo o al secondo grado, altrimenti sono inammissibili.
- Va fatto distinto tra la motivazione formale di un atto impositivo (requisito di legittimità) e la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (elemento di fatto): la mancanza di prova sostanziale non si confonde con il vizio di motivazione formale.
- Per i tributi non armonizzati (es. imposta di registro) la giurisprudenza di legittimità ammette che non operi l'obbligo del contraddittorio preventivo, specie quando l'accertamento è fondato su indagini a tavolino.
- La Corte di merito può interpretare e valorizzare il contenuto di una sentenza impugnata ai fini della sua tassazione; la valutazione così compiuta ha natura in gran parte fattuale e non è sindacabile in Cassazione salvo travisamento del fatto o contraddizione insanabile della motivazione.
- La censura sulla 'insufficienza' della motivazione deve raggiungere il livello di incomprensibilità, contraddittorietà irriducibile o manifesta impossibilità di comprendere l'iter logico; il mero dissenso sulla valutazione del giudice di merito non è sufficiente per la cassazione.
- Se la Corte d'appello si conforma alla decisione di primo grado (duplici conformi), la possibilità di sindacare le stesse valutazioni in Cassazione è fortemente preclusa salvo errori di diritto o travisamento rilevante dei fatti.
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