Cassazione Civile, Sentenza n. 33761/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Ufficio contestava che per i periodi di imposta 2012-2014 la società aveva noleggiato "a freddo" gruppi elettrogeni e, in quanto titolare dell'officina di produzione di energia elettrica, era obbligata alla denuncia d'officina (art. 53 TUA), al rilascio della licenza con pagamento dei diritti (art. 63 TUA), al versamento delle accise per uso proprio e al pagamento delle sanzioni. La contribuente sosteneva invece che, in base ai contratti, i costi fiscali e l'uso erano a carico dei clienti utilizzatori e che la società si limitava al noleggio a freddo, senza esercitare attività di officina producente energia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi di doglianza. Ha affermato che il noleggio a freddo di gruppi elettrogeni costituisce fatto generatore dell'accisa quando il noleggiatore eserciti l'attività in forma imprenditoriale, con abitualità e professionalità , e quindi possa essere qualificato come officina di produzione di energia elettrica anche se la produzione materiale avviene presso il cliente. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte territoriale, rimettendo a quest'ultima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità .
Norme richiamate
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52
(l'energia elettrica è soggetta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali e il consumo per autoproduzione è rilevante)
L'accisa sorge sia al momento della fornitura ai consumatori finali sia al momento del consumo dell'energia autoprodotta; la produzione tramite gruppi elettrogeni è assoggettata salvo le specifiche esenzioni previste.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 53
(sono obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti che fatturano ai consumatori finali e gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio)
Attribuisce l'obbligo d'imposta sia ai venditori che fatturano ai consumatori finali sia agli esercenti officine di produzione per uso proprio; il noleggiatore che eserciti professionalmente l'attività può rientrare tra gli obbligati.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 54
(nozione di officina di produzione: apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica)
La nozione è ampia e oggettiva: qualsiasi apparato idoneo a produrre energia è rilevante; occorre valutare anche l'esercizio in forma imprenditoriale sotto una medesima ditta per qualificare l'officina.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 63
(licenza e diritti annuali per officine)
Prevede l'obbligo di denuncia all'Ufficio delle Dogane e l'ottenimento di licenza con pagamento dei relativi diritti per chi esercita l'officina di produzione.
Direttiva 2003/96/CE, art. 21, par. 5
"l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore"
Conferma a livello europeo che il momento-imponibile può essere la fornitura e inquadrando la tassazione dell'elettricità secondo criteri di fornitura.
Direttiva 2008/118/CE, art. 33, par. 3
"il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi, ... la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti"
Indica che il debitore può essere il fornitore o chi detiene i prodotti destinati alla fornitura, compatibile con l'attribuzione dell'obbligo al noleggiatore-organizzatore.
Direttiva 2008/118/CE, art. 2
(principio richiamato: le accise sono prelevate sul produttore)
Sottolinea la tendenza a considerare il produttore/distributore quale soggetto dell'accisa; nel caso di noleggio imprenditoriale il noleggiatore può assumere tale ruolo ai fini dell'accisa.
Massime di principio
- Il noleggio 'a freddo' di gruppi elettrogeni può configurare il fatto generatore dell'accisa se il noleggiatore svolge un'attività organizzata, abituale e professionale finalizzata alla messa a disposizione di apparati idonei a produrre energia elettrica: in tal caso il noleggiatore può essere qualificato come officina di produzione.
- La qualificazione come officina dipende dagli elementi soggettivi (esercizio in forma imprenditoriale, abitualità , professionalità ) oltre che dalla natura degli apparati; non è determinante che il cliente effettui materialmente l'avviamento o fornisca il carburante.
- Le clausole contrattuali che attribuiscono i costi fiscali al cliente non sono di per sà idonee a spostare la responsabilità fiscale dall'operatore che organizza professionalmente il servizio: la materia fiscale è rimessa alla normativa sostanziale e alla qualificazione dell'attività .
- Occorre verificare le esenzioni di legge (art. 52, comma 2 TUA): gruppi in dotazione a forze armate, alimentati con metano biologico, o gruppi di soccorso di potenza limitata possono essere esclusi dall'accisa.
- Per ridurre rischi di accertamento, il noleggiatore dovrebbe valutare la necessità di adempimenti doganali, denunce e licenze e considerare la strutturazione contrattuale e operativa (modalità svolgimento dell'attività , abitualità , professionalità ) per dimostrare l'eventuale assenza di qualità di officina.
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