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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33916/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Causa originaria: Caldara Piergiorgio aveva citato in giudizio Cortinovis Alvise per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di transito su un tratto iniziale di via privata. Cortinovis ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile (o comunque la costituzione di servitù coattiva) a fronte dell'interclusione del suo fondo. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la domanda riconvenzionale per usucapione. In appello la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa evocazione del comproprietario del fondo servente, Caldara Giangiacomo, ritenuto litisconsorte necessario, e ha rimesso gli atti al giudice di prime cure. Crippa Alda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ravvisato il litisconsorzio necessario, perché la domanda riconvenzionale era volta solo all'accertamento per usucapione dell'esistenza della servitù e non alla esecuzione di opere o modifiche dello stato dei luoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Crippa Alda. Il Collegio ha ritenuto che, quando la domanda riguarda l'accertamento o la costituzione di un diritto reale di servitù non ancora trascritto (come nel caso di usucapione) o quando si discute dell'estensione del diritto reale, vi è necessità del contraddittorio di tutti i comproprietari del fondo servente, perché la sentenza risultante sarebbe suscettibile di trascrizione e deve essere opponibile a tutti i soggetti interessati. Pertanto la Corte ha confermato che l'omessa evocazione del comproprietario Giangiacomo ha determinato la nullità della sentenza di primo grado e ha accolto la decisione di merito che aveva disposto la remissione degli atti al giudice a quo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione alla valutazione del contraddittorio e delle norme sul litisconsorzio; usato come riferimento procedurale per la regolarità del contraddittorio

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omessa evocazione di parte e alle conseguenze processuali della nullità della decisione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento della censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione (vizi di diritto nella decisione impugnata)

  • art. 1079 c.c.

    Norma che disciplina l'azione a tutela della servitù; la Corte ha utilizzato la distinzione tra azione diretta a mero accertamento e azione con effetto modificativo per determinare la necessità del litisconsorzio

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per l'effetto che, in caso di rigetto del ricorso, può derivare l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il litisconsorzio passivo necessario sussiste quando la decisione richiesta riguarda l'accertamento o la costituzione di un diritto reale non ancora trascritto (es. usucapione di una servitù) o l'estensione/determinazione del contenuto della servitù: in tali casi la sentenza deve poter essere trascritta e opposta a tutti i comproprietari del fondo servente, quindi tutti devono essere chiamati in giudizio.
  • Se l'azione mira soltanto ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale già trascritto, e non a modificare lo stato dei luoghi o a incidere sul bene comune, in generale non si configura il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo servente.
  • La verifica della necessità del contraddittorio va effettuata ex ante, valutando le domande proposte dalle parti e gli effetti che la decisione produrrà sulla situazione giuridica e sulla pubblicità immobiliare, non in base all'esito della lite ex post.
  • Quando si pretende la costituzione di una servitù, l'usucapione o la pronuncia che modifica fisicamente lo stato dei luoghi, conviene preventivamente convocare o notificare tutti i comproprietari del fondo servente per evitare il rischio di nullità della sentenza e la remissione degli atti.
  • Nelle strategie processuali, se si agisce in via riconvenzionale per usucapione di una servitù o per la costituzione di servitù coattiva, si raccomanda di verificare lo stato della trascrizione e, in caso di assenza di trascrizione, provvedere all'integrazione del contraddittorio rispetto a tutti i titolari del diritto servente.

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