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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13513/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre atti notificati a un soggetto ritenuto dall'Ufficio gestore di fatto di una società: un avviso di accertamento IVA per il 2014, un atto di contestazione di sanzioni per gli anni 2015-2019 e un avviso di accertamento per imposte dirette 2014. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. In appello, invece, la decisione era stata riformata: il giudice di secondo grado aveva ritenuto tempestivo il ricorso, considerando come dies a quo la data di ritiro del plico presso la casa comunale, successiva alla ricezione della comunicazione di avvenuto deposito, e aveva anche escluso la sussistenza di prove idonee a dimostrare la gestione di fatto della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine per impugnare decorresse dalla ricezione della CAD o, in mancanza, dalla compiuta giacenza, non dal ritiro del plico; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente; 3) violazione delle norme in materia di accertamento IVA e di prova presuntiva, per avere il giudice di appello svalutato gli elementi indiziari sulla gestione di fatto; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, sostenendo che, in presenza di società fittizia, la sanzione dovesse gravare sulla persona fisica beneficiaria delle violazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la tesi dell'Agenzia sulla decorrenza del termine di impugnazione nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.: il perfezionamento per il destinatario si verifica con la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito, o con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione se la ricezione non avviene, mentre il successivo ritiro del plico presso la casa comunale non sposta il dies a quo. Poiché la CAD era stata ricevuta il 23 novembre 2022 e il ricorso originario era stato notificato il 24 gennaio 2023, la Suprema Corte ha ritenuto tardiva l'impugnazione introduttiva. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. La sentenza di appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente. Il giudizio si è chiuso con condanna del contribuente alle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    "la notifica eseguita tramite il procedimento previsto dall’art. 140 c.p.c. non può dirsi perfezionata per il destinatario prima che sia acquisita la prova della ricezione della comunicazione informativa"

    Nel caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento per il destinatario richiede la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito; in mancanza di essa, rileva il decorso di dieci giorni dalla spedizione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il termine di sessanta giorni per impugnare decorre dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario; nel caso concreto il ricorso era tardivo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo assorbito in tema di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo assorbito per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo assorbito, in relazione agli atti impugnabili e al quadro dell'accertamento IVA.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo assorbito nell'ambito della disciplina IVA.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo assorbito nell'ambito della disciplina IVA.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo assorbito in tema di accertamento IVA e valutazione probatoria.

  • art. 14, comma 4, L. 537/1993

    Richiamato nel terzo motivo assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo assorbito per la prova per presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo assorbito per l'onere della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo assorbito per la valutazione delle prove.

  • art. 7 d.l. 269/2003

    Richiamato nel quarto motivo assorbito, in tema di imputazione delle sanzioni tributarie in caso di società fittizia.

  • art. 11 d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel quarto motivo assorbito, in tema di responsabilità per sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., il momento perfezionativo per il destinatario coincide con la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito; se la ricezione manca, opera il perfezionamento legale dopo dieci giorni dalla spedizione della comunicazione.
  • Il successivo ritiro del plico presso la casa comunale non è idoneo a differire il perfezionamento della notifica quando la comunicazione informativa sia già stata ricevuta.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione tributaria, il termine decorre dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario secondo le regole proprie del sistema notificatorio applicabile.
  • Quando il ricorso originario risulta tardivo in base alla corretta individuazione del dies a quo, il giudice di legittimità può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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