Cassazione Civile, Ordinanza n. 18592/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, dopo un accertamento fiscale che aveva inizialmente contestato la qualifica di società di comodo per gli anni 2009-2012 con imposte e sanzioni per circa sei milioni di euro, aveva definito la pretesa tramite accertamento con adesione, riducendo il debito a euro 1.668.327,52. Successivamente ha agito per ottenere la declaratoria di nullità o annullamento degli accordi di adesione e il risarcimento dei danni, deducendo che tali accordi sarebbero stati viziati da indebite pressioni dell’Amministrazione, in particolare dalla minaccia di denuncia penale e di iscrizione a ruolo di un terzo della maggiore imposta, e che l’Agenzia avesse violato buona fede, correttezza e le regole tributarie per non aver valorizzato sin dall’inizio dati a sé favorevoli, specie con riguardo all’anno di inizio attività (2009). La Corte d’appello aveva però ritenuto che l’adesione avesse natura di accordo di diritto pubblico, con intangibilità della pretesa definita, e che comunque non fosse configurabile alcun vizio del consenso né alcuna condotta illecita dei funzionari, avendo la procedura seguito un contraddittorio in cui la società era assistita da professionisti e avendo la stessa ottenuto anche lo sblocco di rimborsi IVA. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia e ultrapetizione per avere la Corte d’appello letto la domanda come impugnazione dell’adesione per vizi del consenso; omesso esame di fatti decisivi; violazione di numerose norme civilistiche, tributarie e costituzionali per non avere riconosciuto la scorrettezza dell’operato dell’Amministrazione; violazione della disciplina dell’accertamento con adesione e dell’onere della prova, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto usare da subito i dati disponibili e che l’effettiva attività d’impresa e le difficoltà di start-up escludevano il regime delle società di comodo. La Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, rilevando anche carenze nell’esposizione dei fatti e nella specificità dei motivi, nonché il fatto che le censure miravano in realtà a contestare il merito e a sollecitare una nuova valutazione delle circostanze già esaminate dai giudici di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorso era carente nell’esposizione sommaria dei fatti, non rispettava adeguatamente l’onere di specificità e di indicazione degli atti richiamati, e soprattutto non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a rimettere in discussione l’inquadramento della domanda e a dedurre un omesso esame di fatti già valutati, anche in presenza di doppia conforme. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati considerati una riproposizione di censure di merito, confuse e non ordinate logicamente, volte a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina sulle società di comodo. La Corte ha inoltre ribadito che l’accertamento con adesione è un accordo di diritto pubblico e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso sia il vizio del consenso sia la scorrettezza dell’operato dell’Ufficio. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda risarcitoria, ma la Corte non ha ravvisato un danno ingiusto né una condotta illecita dei funzionari.
art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Norma che disciplina l'accertamento con adesione; la Corte ne richiama il contesto procedurale e l'esito concordato con riduzione della pretesa.
art. 30, comma 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina delle società di comodo; la Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto sussistenti i presupposti di applicazione nel caso concreto.
art. 2, comma 36-decies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148
Norma richiamata in tema di società di comodo; nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione per l'anno 2012.
Invocato per lamentare omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; censura ritenuta inammissibile.
Richiamato nel primo motivo per contestare una pretesa novità di questioni in appello; censura non accolta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione processuale; motivo dichiarato inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; inammissibile anche perché la sentenza di appello era doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; le censure sono state reputate sostanzialmente di merito e quindi inammissibili.
Richiamato per escludere il sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
Evocato in tema di onere della prova, ma la Corte ha ritenuto le doglianze dirette a contestare l'apprezzamento di merito.
Richiamato insieme ai canoni di correttezza e buona fede; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a fondare responsabilità.
Evocato per sostenere una responsabilità da comportamenti scorretti dell'Amministrazione, ma la censura è stata ritenuta di merito e inammissibile.
Richiamato quale canone interpretativo e di buona fede, senza che la Corte ne ricavasse una violazione nel caso concreto.
Evocato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate, senza specifico accoglimento.
Richiamato per dedurre violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto tributario; doglianza respinta come inammissibile.
Invocato in relazione alla nullità degli accordi di adesione; la Corte non ha riconosciuto alcuna nullità.
Richiamati in tema di vizi del consenso, ma la Corte ha escluso che nella fattispecie vi fosse costrizione o altra invalidità negoziale.
art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato tra le norme di buona amministrazione e correttezza, ma senza decisivo rilievo nel decidere.
art. 11 L. 7 agosto 1990, n. 241
Evocato nel quadro dei principi di correttezza e azione amministrativa, senza accoglimento della censura.
Richiamato come parametro dei doveri dell'Amministrazione finanziaria, ma senza che la Corte ravvisasse la violazione dedotta.
artt. 23, 53, 97 Cost.
Evocati a sostegno delle doglianze sulla legittimità dell'operato dell'Ufficio, ma senza esito favorevole.
art. 2 Cost.
Richiamato tra i principi costituzionali asseritamente violati; non decisivo ai fini dell'accoglimento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione è un accordo di diritto pubblico che definisce la pretesa erariale e, una volta perfezionato, non può essere utilmente attaccato mediante censure che mirino solo a rimettere in discussione il merito della quantificazione fiscale concordata.
- Le doglianze di cassazione devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare l'onere di autosufficienza; se si limitano a riprodurre contestazioni di merito o a richiedere una nuova valutazione dei fatti, sono inammissibili.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è scrutinabile nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c., e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
- La deduzione di un vizio del consenso o di pressioni indebite nell'ambito dell'accertamento con adesione richiede allegazioni concrete e specifiche; non bastano affermazioni generiche su minacce di denuncia o iscrizione a ruolo, soprattutto se la procedura si è svolta in contraddittorio con assistenza professionale.
- La censura relativa alla violazione delle norme sulle società di comodo non può essere veicolata in cassazione come mero dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze di fatto compiuta dai giudici di merito e dal consulente tecnico.
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