Cassazione Civile, Ordinanza n. 21526/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due cartelle di pagamento per IRES relative agli anni d’imposta 2013 e 2014. La società contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’annullamento della pretesa fiscale perché aveva presentato dichiarazione integrativa per fruire della detassazione cd. Tremonti ambientale dopo l’abrogazione della misura, in un contesto di incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra tale agevolazione e la tariffa incentivante del conto energia già goduta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 11 del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, e dell’art. 6 della L. n. 388/2000, sostenendo che la detassazione non sarebbe applicabile agli investimenti effettuati prima dell’abrogazione dell’agevolazione se la richiesta è stata formulata solo successivamente mediante dichiarazione integrativa (nel caso concreto il 27 dicembre 2012).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, specie quando l’errore comporti un indebito aggravio d’imposta, e ha osservato che la mancata immediata fruizione del beneficio non derivava da una scelta discrezionale o negligente della contribuente, ma da un’obiettiva incertezza interpretativa sulla cumulabilità delle agevolazioni, risolta solo con il D.M. 5 luglio 2012, art. 19. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva riconosciuto la possibilità di chiedere l’agevolazione in via integrativa, rigettando il ricorso dell’Agenzia e condannandola alle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 23 D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
richiamato dall’Agenzia a sostegno dell’asserita inapplicabilità della detassazione dopo l’abrogazione
art. 11 D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
richiamato dall’Agenzia a sostegno dell’asserita inapplicabilità della detassazione dopo l’abrogazione
disciplina la c.d. Tremonti ambientale, agevolazione la cui mancata fruizione immediata è stata ritenuta emendabile
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8
consente l’integrazione delle dichiarazioni annuali per correggere errori e omissioni entro i termini dell’attività accertatrice
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
nella versione ratione temporis consentiva la dichiarazione integrativa a favore entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo; la Corte precisa che tale termine rileva per l’utilizzo in compensazione, non per il contenzioso
art. 53 Cost.
richiamato come fondamento del divieto di assoggettare il contribuente a tributi più gravosi di quelli dovuti
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa
evocati per affermare che, nelle dichiarazioni aventi carattere negoziale, l’emendabilità incontra il limite dell’errore essenziale ed obiettivamente riconoscibile
richiamato per chiarire che il limite temporale della dichiarazione integrativa a favore riguarda la compensazione del credito risultante
richiamato come termine di decadenza per l’istanza di rimborso, distinto dal regime del contenzioso
D.Lgs. n. 28/2011, art. 25, comma 10
fonte della tariffa incentivante conto energia già fruita dalla contribuente
art. 19 D.M. 5 luglio 2012
ha chiarito la cumulabilità tra tariffa incentivante e Tremonti ambientale, eliminando l’incertezza interpretativa
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi ha, di regola, natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale o dispositivo; perciò è emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un maggior debito d’imposta non dovuto.
- Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore incide sull’utilizzabilità in compensazione dell’eventuale credito o, al più, sull’istanza di rimborso, ma non preclude al contribuente di contestare in giudizio la pretesa tributaria mediante emenda della dichiarazione.
- Quando la mancata fruizione di un’agevolazione dipende da un’obiettiva incertezza interpretativa sulla spettanza o cumulabilità del beneficio, e non da una scelta discrezionale del contribuente, la successiva dichiarazione integrativa può legittimamente recuperare il vantaggio fiscale.
- Non può essere imposto al contribuente un carico fiscale più gravoso di quello previsto dalla legge, in coerenza con i principi di capacità contributiva e di correttezza dell’azione amministrativa.
- Il principio di emendabilità opera in via generale per le dichiarazioni fiscali, salvo il diverso caso in cui l’atto abbia effettiva natura negoziale, ipotesi nella quale occorre dimostrare l’errore essenziale e riconoscibile.
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