Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento relativi a contributi consortili di bonifica per gli anni 2008 e 2009, emessi in relazione a immobili di proprietà del contribuente ricadenti nel comprensorio del Consorzio. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo che, essendo i fondi compresi nel perimetro di contribuenza e approvato il piano di classifica, gravasse sul contribuente l'onere di provare l'assenza di un beneficio specifico. La CTR aveva confermato, affermando che il Consorzio aveva assolto il proprio onere documentando il piano di classifica e l'inclusione dei terreni nel perimetro consortile. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., delle norme del r.d. n. 215/1933, dell'art. 860 c.c., della legge regionale umbra n. 30/2004 e di norme costituzionali, sostenendo che la CTR avesse trasformato il contributo di bonifica in un'imposta fondiaria sganciata da un beneficio concreto ed effettivo e avesse errato nel riparto dell'onere della prova; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere negato efficacia al giudicato esterno formatosi su annualità precedenti, nelle quali era stata accertata l'insussistenza di benefici per gli immobili, senza allegazione di mutamenti sopravvenuti.
La decisione
La Corte ha esaminato prima il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo inoperante il giudicato esterno invocato dal contribuente perché formato su annualità diverse e riferito a circostanze fattuali non stabili né tendenzialmente permanenti, ma suscettibili di modificarsi nel tempo. Ha poi rigettato anche il primo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata in tema di contributi di bonifica: quando il fondo rientra nel perimetro consortile e il piano di classifica è approvato, il beneficio si presume e il Consorzio è esonerato dall'ulteriore prova del vantaggio; resta a carico del contribuente la prova contraria e l'eventuale contestazione specifica della legittimità o congruità del piano. La decisione impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi, avendo la CTR accertato la validità del piano di classifica e la mancata contestazione dell'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma interpretazione della Corte oltre al rigetto della censura
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che, in presenza di piano di classifica approvato e perimetro di contribuenza, il riparto probatorio segue i principi consolidati e il giudice può comunque valutare le prove offerte
la regola generale sull'onere della prova opera quando venga specificamente contestata la sussistenza del beneficio o la legittimità del piano di classifica, con prova contraria a carico del contribuente
il giudicato esterno su annualità precedenti non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi se non riguarda fatti stabili o tendenzialmente permanenti
il contributo di bonifica presuppone il vantaggio diretto e specifico per l'immobile, presunto in presenza di piano di classifica approvato e inclusione nel perimetro consortile
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 3, 7, 10, 11 e seguenti
richiamato per la disciplina dei consorzi di bonifica e del contributo consortile; il piano di classifica approvato esonera l'ente dall'onere di prova del beneficio
l.r. Umbria n. 30 del 2004, artt. 7, 9, 10, 19, 20 e seg.
richiamata come disciplina regionale della bonifica; l'art. 20 è interpretato nel senso che il beneficio può riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e non coincide con un beneficio meramente generico
art. 23 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali evocati
art. 44 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali evocati
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali evocati
il giudice tributario può avvalersi di poteri ufficiosi e, ove ne ricorrano i presupposti, disapplicare il piano di classifica se illegittimo
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
previsto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato integralmente
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a contributi o imposte periodiche, il giudicato formatosi su annualità precedenti non ha efficacia automatica sulle annualità successive, salvo che riguardi fatti a carattere stabile o tendenzialmente permanente che integrano elementi costitutivi della fattispecie.
- Per i contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno presumere il beneficio diretto e specifico; in tale situazione l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, salvo prova contraria del contribuente.
- Il contribuente può contestare la pretesa contributiva deducendo l'assenza di utilità concreta o l'illegittimità/incongruità del piano di classifica, ma deve fornire una contestazione specifica e gli elementi probatori idonei a superare la presunzione di beneficio.
- Il beneficio rilevante ai fini del contributo di bonifica non va inteso come utilità meramente generica o astratta, ma come vantaggio fondiario riconducibile all'opera consortile, anche in termini di sicurezza e miglioramento del territorio.
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