Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società una maggiore IRAP e ai soci un maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF. La CTP aveva annullato gli avvisi per violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per tre motivi avverso la sentenza di appello. Tuttavia, a seguito di ordinanza interlocutoria, la Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci litisconsorti necessari; tale integrazione non risultava effettuata nei termini e il relativo atto non era stato depositato in cancelleria nel termine previsto.
La decisione
La Corte ha rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, ordinata con precedente ordinanza interlocutoria. Poiché l’atto di integrazione non era stato depositato nel termine di cui all’art. 371-bis c.p.c., ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di legittimità in favore della società controricorrente. Non è stata applicata la disciplina del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in ragione della soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come norma la cui violazione aveva determinato l’annullamento degli avvisi nei gradi di merito; dalla sentenza di merito emerge che la doglianza riguardava il mancato rispetto delle garanzie procedimentali del contribuente.
La mancata depositazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine previsto comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma richiamata per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, l’adempimento deve essere eseguito e l’atto depositato nel termine perentorio previsto; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- L’omissione del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine stabilito dall’art. 371-bis c.p.c. è causa autonoma e assorbente di improcedibilità, indipendentemente dalle censure di merito proposte.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi indicate dalla Corte per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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