Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Friuli Venezia-Giulia che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento con cui, a seguito di verifiche ex art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, erano stati rideterminati sinteticamente i redditi per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 sulla base di spese per incrementi patrimoniali e per consumi, con recupero di maggiori Irpef, addizionali e sanzioni. In sede di legittimità il contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, lo ha contestato nel merito e ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, il contribuente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, producendo documentazione dei pagamenti rateali effettuati.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, rilevando che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata, aveva provato l'esecuzione dei versamenti rateali e che, entro il termine del 31 dicembre 2020, nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione né risultava un diniego della definizione impugnato. Le spese del processo estinto sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali e consumi.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
la mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, in assenza di diniego della definizione, determina l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
disciplinano la definizione agevolata della controversia tributaria invocata dal contribuente.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il deposito della documentazione sopravvenuta relativa alla definizione agevolata.
richiamato quale possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, se accompagnata dalla prova del pagamento e non seguita da tempestiva istanza di trattazione né da un diniego impugnato, comporta l'estinzione del processo per effetto diretto della disciplina speciale.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale.
- Quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata.
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