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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda avvisi di accertamento catastale relativi a cinque unità immobiliari. In esito a dichiarazioni di variazione DOCFA presentate dai contribuenti, l'Ufficio aveva rettificato categoria, classe e rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato gli avvisi, ritenendo che mancasse l'indicazione di specifici e concreti criteri posti a base del classamento e che non fosse possibile individuare il criterio di fatto seguito dall'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la censura di difetto di motivazione degli avvisi, respinta in primo grado, non era stata riproposta in appello e quindi la CTR avrebbe deciso su un motivo non devoluto, incorrendo in ultrapetizione e in giudicato interno; 2) violazione del d.l. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. n. 701 del 1994, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto carente la motivazione degli avvisi, mentre negli atti erano stati indicati i dati oggettivi rilevanti (categoria, classe, rendita e consistenza), sufficienti nella procedura DOCFA, che consente di motivare anche per relationem mediante il raffronto con la dichiarazione del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha osservato, quanto al primo, che nel processo tributario i motivi di opposizione al provvedimento impositivo costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento; pertanto, se una questione è stata respinta in primo grado, deve essere specificamente riproposta in appello, altrimenti si forma giudicato interno. La CTR, invece, aveva annullato gli avvisi sulla base di un vizio non devoluto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, negli atti di classamento formati all'esito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio e della classe attribuita, poiché il contribuente può confrontarli con quelli della propria dichiarazione e comprendere le ragioni della classazione. Tale motivazione può essere ritenuta insufficiente solo se l'Ufficio altera gli elementi di fatto posti a base della proposta; non quando la diversa rendita dipende da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la questione già respinta in primo grado deve essere specificamente riproposta in appello, altrimenti si forma giudicato interno e il giudice non può pronunciarsi su di essa

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il primo motivo è stato formulato come vizio processuale per ultrapetizione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il secondo motivo è stato formulato come violazione di legge in materia di motivazione degli atti catastali

  • d.l. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in l. n. 75 del 1993

    disciplina richiamata per il classamento catastale e la motivazione degli atti emessi all'esito della procedura DOCFA

  • d.m. n. 701 del 1994

    la procedura DOCFA è connotata da una struttura fortemente partecipativa e consente una motivazione dell'atto di classamento mediante indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, i motivi di impugnazione dell'atto impositivo delimitano il thema decidendum: il giudice non può annullare l'atto per un vizio non specificamente devoluto con l'appello, se sulla questione si è formato giudicato interno.
  • Quando una questione è stata disattesa in primo grado, la sua riproposizione in appello è necessaria per evitarne la preclusione; in mancanza, la decisione sul punto integra ultrapetizione o violazione del giudicato interno.
  • Negli atti di classamento formati all'esito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione è normalmente assolto mediante l'indicazione dei dati oggettivi accertati e della classe attribuita, poiché ciò consente al contribuente di confrontare tali dati con la propria dichiarazione e di difendersi efficacemente.
  • La motivazione del classamento è insufficiente solo se l'Ufficio modifica gli elementi di fatto posti a base della proposta del contribuente; non lo è quando la diversa rendita deriva da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi fattuali.
  • La censura sulla motivazione dell'atto catastale non può essere accolta quando l'atto contenga gli elementi essenziali del classamento e la divergenza riguardi il diverso apprezzamento tecnico della rendita, non un deficit di dati oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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