Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a una società un maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP per gli anni d'imposta 2004 e 2005. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale deducendo un unico motivo, ma nelle more ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 2 settembre 2021. La società intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; poiché la parte intimata non si era costituita, non era necessario alcun atto di accettazione della rinuncia. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché non vi è stata decisione sul merito e la ricorrente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinuncia al ricorso per cassazione
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità; non occorre l'accettazione della parte intimata se questa non si è costituita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
contributo unificato dovuto per la presente impugnazione
L'ulteriore importo non è dovuto quando non vi è pronuncia sul merito del ricorso; inoltre, per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato opera la prenotazione a debito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'accettazione della rinuncia non è necessaria quando la parte intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la parte intimata non è costituita.
- L'ulteriore importo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non è dovuto quando il processo si estingue senza decisione sul merito.
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