Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito i giudizi per connessione e li ha dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta definizione delle liti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso principale né su quello incidentale condizionato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società due avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 2004, relativi a maggiore IRES e a varie riprese fiscali, in relazione alla posizione della società consolidata. Gli atti erano stati impugnati davanti alla CTP di Milano e, dopo l'accoglimento dei ricorsi in primo grado, la CTR Lombardia aveva confermato l'esito favorevole alle contribuente con due sentenze distinte. L'Agenzia ha quindi proposto due ricorsi per cassazione: nel procedimento n. 14256/2013 con due motivi e nel procedimento n. 14245/2013 con un motivo unico. Nel primo giudizio la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi; nel secondo ha resistito con controricorso. Nelle more, la contribuente ha depositato istanza di sospensione e poi istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo la definizione delle liti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. La Corte ha preso atto della definizione agevolata, rilevando che risultava definito l'accertamento di 'primo livello' e che ciò comportava la cessazione della materia del contendere anche per l'accertamento di 'secondo livello'.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle liti tributarie comporta, ove documentalmente provata, la cessazione della materia del contendere anche nei giudizi di legittimità relativi agli avvisi di accertamento collegati, compresi gli accertamenti di secondo livello.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente documenta l'intervenuta definizione della lite ai sensi della disciplina agevolativa applicabile, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione dell'accertamento principale può estendere i suoi effetti anche agli atti impositivi connessi o dipendenti, determinando la cessazione dell'interesse alla decisione anche per gli accertamenti successivi o di secondo livello.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte può limitarsi a prendere atto della definizione sopravvenuta senza esaminare i motivi di ricorso, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Come è indicizzato
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