Cassazione Civile, Ordinanza n. 17836/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa previdenziale professionale, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico percepito dal pensionato. Il giudice di primo grado, confermato dalla Corte d'appello, aveva dichiarato illegittimo il prelievo e condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha dedotto la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle Casse privatizzate e la normativa sul riequilibrio dei sistemi previdenziali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà e la sua copertura normativa; con il terzo ha censurato l'applicazione della prescrizione decennale anziché di quella quinquennale, invocando la disciplina speciale dei trattamenti pensionistici. La Corte ha ritenuto i motivi infondati alla luce della giurisprudenza consolidata e ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa. Ha confermato l'orientamento secondo cui il contributo di solidarietà imposto con delibera dell'ente previdenziale non trova base legale sufficiente, perché la potestà di imporre prestazioni patrimoniali imposte spetta al legislatore e non all'ente; inoltre ha ribadito che la prescrizione applicabile alle pretese restitutorie è decennale, poiché la prescrizione quinquennale richiede che il credito sia stato reso liquidabile ed esigibile, condizione non sussistente quando il pensionato ha potuto riscuotere solo l'importo decurtato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso, perché le censure sono coperte da giurisprudenza consolidata.
richiamato quale base della proposta di definizione accelerata e della decisione in camera di consiglio.
applicato per la condanna della ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
invocato dalla ricorrente quale fonte dell'autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuto non idoneo a fondare il contributo di solidarietà impugnato.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale
richiamato come base regolamentare del prelievo, ma non sufficiente a legittimarlo in assenza di base legale.
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l'atto della Cassa deve comunque essere strumentale all'equilibrio finanziario di lungo periodo, requisito non compatibile con un contributo straordinario e temporaneo.
art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude che dal temperamento del sistema pro rata possa desumersi il potere di imporre il contributo di solidarietà.
art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013
qualificato come norma di interpretazione autentica che subordina la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011
ritenuto decisivo perché prevede, in via legislativa, misure di riequilibrio di lungo periodo e, solo in extrema ratio, un contributo di solidarietà nei limiti e nella misura fissati dalla legge.
artt. 3, 23 e 38 Cost.
evocati nel ricorso; la Corte ribadisce la necessità di una base legale per le prestazioni patrimoniali imposte, in coerenza con l'art. 23 Cost.
richiamato per sostenere la prescrizione decennale, che la Corte conferma.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile al caso.
art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935
menzionato nel motivo di ricorso sul termine di prescrizione, senza accoglimento della tesi della ricorrente.
art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970
ritenuto non conferente perché disciplina prestazioni erogate dall'INPS e non la fattispecie oggetto di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Per gli enti previdenziali privatizzati, l'imposizione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici richiede una base legale espressa: la sola autonomia regolamentare o la delibera dell'ente non bastano a fondare una prestazione patrimoniale imposta.
- Le norme che consentono agli enti previdenziali di adottare misure per l'equilibrio finanziario di lungo periodo non legittimano prelievi straordinari, temporanei e non strutturali, salvo che tali prelievi siano specificamente previsti dalla legge nei loro presupposti e nella loro misura.
- Quando il pensionato ha percepito solo l'importo della pensione al netto di una trattenuta contestata, il credito restitutorio relativo alla differenza non può considerarsi liquidabile ed esigibile prima della rimozione della trattenuta; in tale ipotesi non decorre la prescrizione quinquennale invocata per le prestazioni periodiche, ma rileva il termine ordinario decennale.
- La disciplina speciale richiamata per i trattamenti pensionistici dell'INPS non è automaticamente estensibile alle prestazioni erogate da casse professionali privatizzate, se la norma non le menziona espressamente.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione che riproponga censure già risolte in senso conforme da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a rimeditare tale orientamento.
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