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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17725/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente con incarico di direttore amministrativo di azienda ospedaliera ha chiesto, per un determinato periodo di svolgimento dell'incarico, il pagamento della retribuzione prevista dall'art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992 e dai d.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e 31 maggio 2001 n. 319, sostenendo che il suo trattamento economico dovesse essere almeno pari a quello della posizione apicale della dirigenza medica del SSN, anche in applicazione dell'art. 36 Cost. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello, su impugnazione dell'azienda, ha riformato la decisione e rigettato la domanda originaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado unitamente all'istanza di correzione dell'errore materiale fosse idonea a far decorrere il termine breve; 2) omessa pronuncia sulle domande asseritamente riproposte in appello, relative anche a un precedente giudicato tra le parti e al comportamento concludente della controparte per differenze retributive di altro periodo; 3) violazione delle norme che disciplinano il trattamento economico del direttore amministrativo, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l'aggancio automatico e mobile ai successivi aumenti della contrattazione collettiva della dirigenza medica apicale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il primo motivo perché la notifica della sentenza effettuata per finalità di correzione dell'errore materiale non fa decorrere il termine breve di impugnazione. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva deciso sulla domanda principale e non vi era omessa pronuncia; inoltre, il richiamo al giudicato non era stato dedotto in modo processualmente corretto e, comunque, non era estensibile a rapporti diversi e distanziati nel tempo, trattandosi di contratti autonomi e non di un unico rapporto di durata. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, confermando che il trattamento economico del direttore amministrativo va parametrato alla contrattazione collettiva della dirigenza amministrativa e che il riferimento retributivo si valuta al momento della stipulazione dell'incarico, senza automatica estensione ai successivi incrementi contrattuali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione decorre solo da una notificazione della sentenza univocamente rivolta alla finalità acceleratoria; non è sufficiente una notifica effettuata per la correzione di errore materiale.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per escludere la tardività dell'appello nel caso di notifica non idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia va ricondotta a questo vizio quando il giudice omette di decidere sulla domanda o eccezione proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non riguarda questioni di diritto già esaminate, ma la totale pretermissione di un fatto storico decisivo o l'assenza radicale di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non adotta alcun provvedimento, neppure implicito, su domanda o eccezione sottoposta al suo esame.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il giudicato esterno e riportarne le parti essenziali nel ricorso per consentirne il controllo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato è invocabile solo se dedotto e allegato in modo specifico; non è sufficiente un generico richiamo al precedente tra le stesse parti.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992

    Norma base per il trattamento economico del direttore amministrativo, da coordinare con i d.P.C.M. attuativi e con la distinzione tra dirigenza sanitaria e amministrativa.

  • art. 2, comma 5, d.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502

    Il trattamento economico del direttore amministrativo è rapportato alla contrattazione collettiva della dirigenza amministrativa, non a quella medica, e senza automatismi di aggiornamento nel corso del rapporto.

  • art. 2, comma 5, d.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319

    Conferma il criterio di commisurazione del trattamento economico del direttore amministrativo in relazione alla dirigenza amministrativa apicale.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per sostenere l'adeguatezza della retribuzione, ma la Corte non ha accolto la tesi dell'aggancio automatico ai successivi aumenti contrattuali.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati per sostenere una diversa interpretazione delle norme sul trattamento economico, ma la Corte ha aderito all'interpretazione consolidata della disciplina speciale.

  • art. 12 preleggi

    Usato come canone interpretativo delle disposizioni speciali sul trattamento economico del direttore amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La notifica della sentenza eseguita per finalità diverse dalla provocazione del termine breve di impugnazione, e in particolare nell'ambito del procedimento di correzione di errore materiale, non è idonea a far decorrere il termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., salvo che sia univocamente percepibile come notifica acceleratoria.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione, anche implicita, sulla domanda o eccezione; non è configurabile se la questione è stata esaminata dal giudice, anche solo come argomentazione in diritto.
  • Il giudicato esterno deve essere dedotto con specifica indicazione del suo contenuto essenziale e può essere esteso ad altro giudizio solo se le controversie attengono al medesimo rapporto giuridico; non basta l'identità delle questioni o delle parti quando i rapporti siano autonomi e temporalmente distinti.
  • Nel sistema speciale della dirigenza sanitaria, il trattamento economico del direttore amministrativo è parametrato alla contrattazione collettiva della dirigenza amministrativa apicale; il riferimento retributivo si apprezza al momento della stipula dell'incarico e non si estende automaticamente ai successivi aumenti contrattuali di altre aree dirigenziali.
  • La diversa disciplina dei ruoli dirigenziali sanitari e amministrativi giustifica un trattamento economico differenziato, purché il parametro iniziale sia conforme alla normativa speciale e non irragionevolmente inferiore ai livelli di riferimento previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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