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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17829/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il prelievo operato dalla cassa professionale, a titolo di contributo di solidarietà, sul trattamento pensionistico corrisposto al pensionato. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il prelievo anche per il quinquennio 2019/2023 e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute sino a gennaio 2021. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della normativa che, a suo dire, legittimava il contributo di solidarietà e la correlata facoltà dell'ente previdenziale di adottare atti necessari al riequilibrio finanziario; con il terzo ha censurato l'applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, sostenendo che il credito restitutorio fosse soggetto al termine più breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi privi di confronto con la giurisprudenza consolidata, secondo cui il contributo di solidarietà richiede una base legale espressa e non può essere ricavato dal potere generale dell'ente di perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine, potere che riguarda misure strutturali e non prelievi provvisori come quello in esame. Ha inoltre ribadito, quanto al terzo motivo, che la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile messo a disposizione dell'assicurato; tale requisito manca quando il pensionato abbia percepito solo ratei decurtati dal contributo. La Corte ha quindi confermato il sostanziale esito sfavorevole alla cassa, condannandola alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base per dichiarare inammissibile il ricorso, perché le censure erano manifestamente infondate rispetto alla giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura di definizione accelerata richiamata nella decisione

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicata per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    invocato dalla ricorrente come fonte del potere dell'ente previdenziale; la Corte esclude che fondi il contributo di solidarietà

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo

  • delibera della Cassa del 27 giugno 2013

    atto applicativo contestato, ritenuto non idoneo a fondare autonomamente il contributo di solidarietà

  • art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995

    richiamato per il potere degli enti previdenziali di adottare atti necessari al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ma non sufficiente a giustificare un contributo provvisorio di solidarietà

  • art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006

    richiamato dalla ricorrente nel quadro del sistema del pro-rata e delle modifiche al regime previdenziale

  • art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013

    norma di interpretazione autentica che, secondo la Corte, subordina la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201 del 2011

    considerato come disposizione che attribuisce rilievo primario alle misure strutturali di riequilibrio e disciplina in via imperativa il contributo di solidarietà solo in specifici casi e con misura predeterminata

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente, ma la Corte valorizza soprattutto il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost.

  • artt. 2946 e 2948 c.c.

    richiamati nel motivo sulla prescrizione; la Corte ribadisce l'applicazione del termine decennale al credito di ripetizione del pensionato

  • art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    ritenuto non conferente perché dettato per le prestazioni erogate dall'INPS e non per la fattispecie delle casse privatizzate

  • art. 23 Cost.

    richiamato quale fondamento del principio secondo cui le prestazioni patrimoniali imposte devono avere base legale espressa e i loro elementi essenziali devono essere fissati dal legislatore

Massime di principio

  • Un contributo di solidarietà imposto su trattamenti pensionistici di una cassa professionale richiede una base legale espressa: non può essere desunto in via interpretativa dal solo potere dell'ente di adottare misure per l'equilibrio finanziario di lungo termine.
  • Le misure volte al riequilibrio strutturale e di lungo periodo degli enti previdenziali privatizzati sono concettualmente distinte da prelievi straordinari e provvisori sui pensionati; la finalità di equilibrio di lungo termine legittima le prime, non automaticamente i secondi.
  • La disciplina legislativa che prevede un contributo di solidarietà in ambito previdenziale ne determina presupposti e misura in modo tassativo; gli atti dell'ente non possono ampliare autonomamente tali presupposti o la misura del prelievo.
  • La prescrizione quinquennale in materia di prestazioni pensionistiche presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e sia stato messo a disposizione dell'assicurato; se il pensionato ha percepito solo l'importo decurtato, il credito al rateo integrale non è ancora stato integralmente reso esigibile nei termini utili per la prescrizione breve.
  • Le disposizioni speciali dettate per le prestazioni erogate dall'INPS non sono automaticamente estensibili alle controversie relative alle casse professionali privatizzate, quando il loro ambito sistematico sia diverso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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