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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17837/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo, operato dalla cassa professionale sul trattamento pensionistico dell'iscritto, a titolo di contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo tale prelievo e aveva condannato la cassa a restituire le somme trattenute a decorrere dal 18.01.2012, ordinando anche la cessazione delle trattenute future. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina normativa e costituzionale, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato alla pensione; (2) analoga violazione, sempre per contestare l'illegittimità del prelievo; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 434 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla censura relativa all'ordine di cessazione delle trattenute future; (4) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che il credito dell'assicurato sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi infondati alla luce di una giurisprudenza consolidata secondo cui il contributo di solidarietà imposto da una cassa privatizzata richiede una base legale espressa e, nel quadro normativo richiamato, non può essere giustificato da delibere dell'ente se non è finalizzato a misure strutturali di equilibrio finanziario di lungo periodo; inoltre ha ribadito che, nel caso del prelievo indebitamente applicato sulla pensione, opera la prescrizione decennale, non quella quinquennale, perché il rateo spettante in misura piena non era stato reso esigibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorso non riproduceva il contenuto della decisione di primo grado e non consentiva di verificare l'esatta portata dell'ordine di cessazione delle trattenute. La Corte ha inoltre disposto, in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta, la condanna della ricorrente al pagamento di Euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso in presenza di giurisprudenza consolidata conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'omessa pronuncia del giudice di appello sul capo relativo alle trattenute future.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro del giudizio di appello.

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'operato della cassa, ma ritenuto non idoneo a fondare il contributo di solidarietà contestato.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della delibera di prelievo, senza superare il limite della base legale espressa.

  • delibera della Cassa del 27 giugno 2013

    Atto interno oggetto di censura, non sufficiente da solo a legittimare il contributo di solidarietà.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995

    La Corte ribadisce che il potere degli enti previdenziali di adottare atti per l'equilibrio finanziario riguarda misure strutturali di lungo periodo, non un contributo straordinario provvisorio privo di adeguato fondamento legale.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006

    Richiamato nel ricorso; la Corte esclude che la temperata disciplina del pro-rata fondi la legittimazione del contributo di solidarietà contestato.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013

    Norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che la legittimità degli atti degli enti previdenziali richiede la finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011

    Indicato come disposizione che prevede misure di riequilibrio a cinquanta anni e, in via residuale, un contributo di solidarietà predeterminato per gli anni 2012 e 2013, diverso da quello imposto dalla cassa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali invocati a sostegno della legittimità del prelievo.

  • art. 23 Cost.

    Ribadito dalla Corte come base costituzionale che impone una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali invocati.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione decennale/non decennale della pretesa restitutoria o del credito del pensionato.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione quinquennale, disattesa dalla Corte.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, ma non ritenuto decisivo nel caso in esame.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    La Corte ne esclude la pertinenza perché norma riferita alle prestazioni erogate dall'INPS e non alla previdenza delle casse professionali privatizzate.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicazione per la tardività del controricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale parametro procedurale per la definizione accelerata del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. Un., n. 17742 del 2015

    Richiamata per il principio secondo cui la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito.

Massime di principio

  • Il contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privatizzato richiede una base legale espressa; non può essere legittimato da sola autonomia regolamentare o da delibere interne se manca un fondamento legislativo che ne determini elementi essenziali e finalità.
  • La potestà degli enti previdenziali di adottare atti per l'equilibrio finanziario è riferita a misure strutturali e di lungo periodo; un prelievo straordinario, provvisorio e limitato nel tempo non può essere ricondotto automaticamente a tale potere.
  • Quando il pensionato ha percepito solo il rateo decurtato e non il rateo integrale, il credito alla pensione piena non è liquidità ed esigibile nei termini richiesti per la prescrizione quinquennale; pertanto può operare la prescrizione decennale.
  • Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile se non riproduce o non consente di ricostruire il contenuto del capo di sentenza asseritamente omesso, impedendo il controllo sulla reale portata della censura.
  • Le disposizioni dettate per l'INPS non sono automaticamente estensibili alle casse professionali privatizzate quando la struttura normativa e il perimetro applicativo siano diversi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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