Cassazione Civile, Ordinanza n. 17724/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento della nullità o inefficacia dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati come lettori esperti linguistici, nonché per far dichiarare l'ultrattività del contratto collettivo integrativo di ateneo del 27 dicembre 2006 oltre la scadenza del 31 dicembre 2009 e l'inapplicabilità nei loro confronti del successivo contratto integrativo del 22 settembre 2014. Domandavano quindi le differenze retributive per il periodo 1 luglio 2013-15 dicembre 2017, il ripristino futuro della retribuzione calcolata secondo il CCI 2006 e, in subordine, la declaratoria di inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto all'art. 36 Cost. e al divieto di discriminazione ex art. 45 TFUE. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che la precedente decisione di legittimità avesse già cristallizzato l'ultrattività del CCI 2006; 2) violazione del CCNL 21.05.1996, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., contestando l'efficacia retroattiva del CCI 2014 e la sua applicazione anche ai non aderenti; 3) violazione dell'art. 45 TFUE e del regolamento UE 492/2011, lamentando una discriminazione retributiva rispetto al trattamento dovuto e la mancata conformità ai principi euro-unitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del controricorso dell'università, ritenendo valida la procura conferita ai difensori appartenenti all'avvocatura interna dell'ente. Nel merito ha escluso la violazione del giudicato, osservando che la precedente ordinanza di legittimità richiamata dai ricorrenti non aveva fissato in modo definitivo l'ultrattività del CCI 2006 per i periodi successivi, ma aveva rimesso al giudice di rinvio la valutazione del rapporto tra quel giudicato e il CCI 2014. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nel considerare l'art. 65 d.lgs. 150/2009 e l'entrata in vigore del CCI 2014, con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 2011, come sopravvenienze idonee a superare l'efficacia del precedente giudicato nei rapporti di durata. Ha poi affermato che la contrattazione integrativa può avere efficacia retroattiva e che il nuovo contratto si applica anche ai singoli lavoratori indipendentemente dalla loro adesione, trattandosi di contrattazione collettiva di settore. Infine ha dichiarato generiche e infondate le censure euro-unitarie, rilevando che il CCI aveva già dato esecuzione alle pronunce della Corte di giustizia e ricostruito la carriera dei ricorrenti, e che non era prospettata alcuna concreta lesione del principio di non discriminazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
"casi speciali"; "apposita motivata delibera"
Per le amministrazioni pubbliche non statali il ricorso ad avvocati esterni richiede una specifica delibera motivata; la disciplina non impedisce però che un'università, dotata di avvocatura interna, conferisca la procura ai propri legali interni secondo l'atto organizzativo generale di istituzione dell'ufficio.
art. 12 d.lgs. n. 165/2001
"organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici"
Le pubbliche amministrazioni devono organizzare in modo efficace la gestione del contenzioso del lavoro, anche mediante uffici legali interni.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
"la contrattazione collettiva integrativa si svolge" ... "nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali"
La contrattazione integrativa è vincolata ai limiti del contratto collettivo nazionale e della legge; le clausole adottate in violazione di tali vincoli sono nulle e sostituite ex artt. 1339 e 1419 c.c.
art. 65 d.lgs. n. 150/2009
"i contratti collettivi integrativi vigenti ... cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011"
Il mancato adeguamento dei contratti integrativi entro il termine previsto determina la cessazione della loro efficacia dal 1° gennaio 2011.
art. 2909 c.c.
Invocato per l'autorità del giudicato esterno, ma ritenuto non violato perché il precedente giudicato non impediva la valutazione di sopravvenienze normative e contrattuali.
art. 51, comma 6, CCNL 21.05.1996
Invocato dai ricorrenti per sostenere la persistenza del trattamento pregresso; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 2103 c.c.
Richiamato per il divieto di peggioramento del trattamento e di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione del nuovo assetto retributivo risultante dalla contrattazione collettiva sopravvenuta.
art. 36 Cost.
Richiamato per la sufficienza e proporzionalità della retribuzione; la Corte ha escluso che la censura fosse supportata da specifiche deduzioni idonee a dimostrare l'inadeguatezza del trattamento.
art. 45 TFUE
Invocato per il divieto di discriminazione, ma ritenuto non concretamente violato, poiché il CCI aveva già assicurato la ricostruzione della carriera e il trattamento dovuto ai lavoratori interessati.
art. 7 regolamento UE n. 492/2011
Richiamato insieme all'art. 45 TFUE in tema di parità di trattamento dei lavoratori, ma la censura è stata reputata generica e non pertinente.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata il giudicato copre solo gli aspetti permanenti del rapporto e non impedisce di riesaminare il regime applicabile per periodi successivi quando intervengano sopravvenienze normative o contrattuali idonee a mutare il contenuto del rapporto.
- Il precedente giudicato non è di ostacolo all'applicazione di un nuovo contratto collettivo integrativo dotato di efficacia retroattiva, se tale contratto sopravviene come nuova fonte regolatrice del rapporto e non risulta incompatibile con il titolo giudiziale precedente.
- La contrattazione collettiva integrativa nel pubblico impiego contrattualizzato opera entro i limiti del contratto nazionale e della legge; le clausole adottate in violazione dei limiti legali sono nulle e sostituite di diritto.
- L'adesione o il dissenso del singolo lavoratore non impediscono, di regola, l'applicazione del contratto collettivo di settore, quando la disciplina collettiva sia strutturalmente destinata a regolare il rapporto in via generale.
- Le doglianze in tema di discriminazione retributiva e violazione dell'art. 36 Cost. devono confrontarsi con l'effettivo contenuto della disciplina collettiva e indicare in modo specifico la lesione subita; censure meramente assertive o astratte sono inammissibili o infondate.
- Per le università statali dotate di avvocatura interna, il conferimento del mandato ai legali interni può essere validamente regolato dall'atto organizzativo generale di istituzione dell'ufficio legale, senza necessità delle formalità previste per il ricorso ad avvocati del libero foro.
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