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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17726/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente transitato da altra amministrazione che chiedeva il riconoscimento, ai fini della progressione economica, di tutta l'anzianità maturata sin dal 1989 e delle fasce retributive asseritamente conseguenti. Il ricorrente sosteneva che l'art. 10 del CCNL 2006/2009, l'art. 18 del medesimo CCNL e l'Accordo integrativo del 25/27.5.2019 imponessero di valorizzare l'anzianità in modo automatico e di far decorrere la fascia rilevante per il punteggio dalla originaria anzianità di servizio, non dal 2010 come ritenuto dal Ministero. Denunciava inoltre la violazione dell'art. 2112 c.c. richiamato dal d.lgs. n. 165/2001, assumendo che, per effetto della continuità del rapporto nel trasferimento, dovessero essergli conservate tutte le fasce e i relativi effetti economici maturati nel precedente rapporto. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione di un'eccezione asseritamente non riproposta in appello; con il terzo deduceva omessa pronuncia sul motivo di appello che ribadiva la decorrenza dell'anzianità dal 1989.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le clausole contrattuali invocate non prevedessero un automatismo promozionale fondato sulla mera anzianità assoluta, ma disciplinassero il reinquadramento e la progressione economica secondo criteri selettivi e con decorrenza fissa solo quando i presupposti per il passaggio di fascia risultino integrati. Ha inoltre osservato che la contrattazione integrativa non poteva essere censurata come violazione di legge in sé, e che il ricorrente non aveva articolato una specifica denuncia di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali. Quanto all'art. 2112 c.c., la censura è stata dichiarata inammissibile sia per difetto di adeguata allegazione dei fatti necessari a ricondurre la vicenda a un trasferimento d'azienda o di ramo, sia perché l'anzianità pregressa non può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, salvo il caso in cui il mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento già goduto. I motivi ex art. 112 c.p.c. e per omessa pronuncia sono stati ritenuti infondati perché la Corte territoriale aveva esaminato fatti costitutivi del diritto azionato e non eccezioni precluse, senza alcuna extrapetizione o omissione decisoria.

Norme richiamate

  • art. 10 CCNL 2006/2009

    regola il reinquadramento del personale nel passaggio tra sistemi di fasce economiche e non attribuisce rilievo automatico all'anzianità maturata presso altro ente.

  • art. 18, commi 2, 3 e 7 CCNL 2006/2009

    prevede la decorrenza annuale dei passaggi di fascia dal 1 gennaio, ma solo quando sussistano i presupposti selettivi; demanda inoltre alla contrattazione integrativa l'integrazione dei requisiti.

  • art. 17 CCNL 16 febbraio 1999

    le progressioni economiche sono attribuite sulla base di criteri ispirati a impegno, prestazione e arricchimento professionale, non alla mera anzianità.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    il ricorrente avrebbe dovuto denunciare la violazione dei canoni ermeneutici per censurare l'interpretazione della contrattazione integrativa; la mancanza di tale censura rende il motivo inidoneo.

  • art. 2112 c.c.

    consente la conservazione dei diritti nel trasferimento, ma non delle mere aspettative di miglioramento; l'anzianità pregressa va salvaguardata in assoluto solo se il suo mancato riconoscimento peggiora il trattamento economico già goduto.

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come norma di raccordo per l'applicazione dei principi sul trasferimento e la continuità del rapporto nel pubblico impiego.

  • art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla Corte per collegare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. al presupposto di un trasferimento di attività o di organizzazione produttiva.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia e l'extrapetizione, perché il giudice di merito ha esaminato i fatti costitutivi della domanda e non eccezioni ormai precluse.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    non consente di censurare direttamente, come violazione di legge, l'interpretazione di un accordo integrativo non avente natura di CCNL, se non attraverso i canoni ermeneutici.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per i vizi processuali dedotti, ma le censure sono respinte perché non sussiste omessa pronuncia né violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle fonti collettive e sulla deduzione delle relative violazioni.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte applica la misura conseguente alla coerenza della decisione con la proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato per gli effetti processuali della sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica non deriva automaticamente dalla mera anzianità di servizio: occorre verificare i criteri selettivi previsti dal CCNL e dall'eventuale contrattazione integrativa.
  • L'attribuzione della fascia economica 'corrispondente' a quella goduta presso l'amministrazione di provenienza non equivale al riconoscimento automatico di tutte le anzianità pregresse ai fini di nuove progressioni presso il cessionario o il nuovo datore.
  • L'art. 2112 c.c. tutela la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non delle aspettative di miglioramento; l'anzianità pregressa è pienamente salvaguardata solo se il suo mancato riconoscimento comporterebbe una diminuzione del trattamento economico già percepito.
  • La censura sull'interpretazione di un accordo integrativo deve essere veicolata denunciando la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, non come mera violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. quando la fonte non ha natura di CCNL.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta i fatti costitutivi del diritto azionato e ne trae una diversa ricostruzione giuridica; non vi è extrapetizione se il giudice esamina profili funzionali a decidere sulla domanda proposta.
  • Il principio di non contestazione non opera per l'acquisizione di effetti giuridici automatici o per il riconoscimento di progressioni economiche, ma solo per i fatti storici non specificamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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