Cassazione Civile, Ordinanza n. 17835/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale che, all'esito di un procedimento ex art. 445-bis c.p.c., aveva omologato l'accertamento sanitario favorevole alla parte privata, riconoscendole una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50% e quindi i requisiti sanitari per l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento. Nel provvedimento originario il giudice aveva liquidato le spese solo nei rapporti con l'INPS, senza statuire espressamente nei confronti della Provincia di Perugia, che era stata originariamente convenuta e poi estromessa. Su istanza della Provincia, il Tribunale emetteva poi un successivo provvedimento qualificato come correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., con il quale integrava il decreto originario regolando anche le spese nei confronti della Provincia e condannava la parte privata a rifondere a quest'ultima euro 400 oltre accessori. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che l'omissione di una statuizione sulle spese nei confronti della Provincia non costituiva errore materiale correggibile, ma un'omessa pronuncia emendabile soltanto con l'impugnazione del decreto di omologa ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la mancata pronuncia sulle spese nei confronti della parte originariamente convenuta e poi estromessa non fosse correggibile con la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c., ma dovesse essere fatta valere con il rimedio impugnatorio. Ha quindi affermato che il Tribunale aveva illegittimamente esercitato il potere di correzione, e per questo ha cassato senza rinvio il provvedimento del 3 ottobre 2022. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
La procedura di correzione degli errori materiali non è utilizzabile per emendare l'omessa pronuncia sulle spese quando essa non sia riconducibile a un mero errore materiale, ma attenga a una statuizione mancante nel provvedimento decisorio.
Il ricorrente ha denunciato un vizio processuale per violazione della disciplina sulla correzione degli errori materiali.
art. 111, comma 7, Cost.
L'omessa statuizione sulle spese, non correggibile ex art. 287 c.p.c., è rimediabile mediante impugnazione del provvedimento.
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo previdenziale il decreto di omologa regola le spese nel quadro del giudizio, con l'INPS quale soggetto passivo legittimato; l'omissione nei confronti di altra parte originariamente convenuta non può essere sanata come errore materiale salvo ipotesi peculiari.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
È stata disposta l'oscurazione dei dati identificativi per la tutela della salute della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulle spese processuali non integra, di regola, un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., ma un vizio del provvedimento che deve essere fatto valere con l'impugnazione.
- La correzione ex art. 287 c.p.c. è ammissibile solo quando la rettifica sulle spese sia conseguenza necessaria e meramente consequenziale alla correzione della decisione principale, in presenza di un rapporto di sequenza logica e giuridica tra statuizione sul merito e regolazione delle spese.
- Nel decreto di omologa emesso all'esito dell'ATP previdenziale, la mancata statuizione sulle spese nei confronti di una parte originariamente evocata e poi estromessa non può essere colmata dal giudice con il procedimento di correzione, poiché non si tratta di mera svista materiale ma di omissione decisoria.
- Se il giudice utilizza indebitamente il potere di correzione per introdurre una nuova statuizione sulle spese, il provvedimento è cassabile senza rinvio.
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