Cassazione Civile, Ordinanza n. 33616/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La banca aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2005, deducendo di non aver portato in diminuzione, nei calcoli dell’imposta, le quote di svalutazione su crediti pregresse (i cd. "noni pregressi") rinviate per legge agli esercizi successivi e ritenute ancora deducibili nonostante la sopravvenuta disciplina del 2005. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il ricorso della contribuente era stato accolto nei gradi di merito. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e sostenendo la tardività della domanda di rimborso: secondo la ricorrente, il termine decadenziale di 48 mesi decorreva dai versamenti in acconto effettuati nel 2005, non dal saldo, sicché l’istanza presentata il 9 giugno 2010 era oltre termine. La banca ha resistito, sostenendo invece che il termine dovesse decorrere dal saldo, perché solo allora si sarebbe consolidato il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha richiamato i principi già affermati in materia di deducibilità dei "noni pregressi" per le banche e ha affermato che, nel caso concreto, il diritto al rimborso per IRAP indebitamente versata nasceva già al momento dei versamenti in acconto, poiché gli acconti avrebbero dovuto essere calcolati al netto delle quote deducibili. Di conseguenza, il termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorreva dai singoli versamenti in acconto del 20 giugno e 30 novembre 2005; la domanda del 9 giugno 2010 era dunque tardiva. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Sono state compensate le spese dei gradi di merito; la banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre, di regola, dal giorno del versamento; nel caso di acconti, decorre dal versamento dell’acconto quando già allora il tributo non era dovuto o non lo era nella misura versata.
art. 106 del d.P.R. n. 917/1986
La svalutazione dei crediti è fiscalmente rilevante e la relativa deduzione è solo rinviata agli esercizi successivi entro i limiti di legge.
Per le banche la base imponibile IRAP tiene conto delle rettifiche di valore e delle svalutazioni dei crediti secondo la disciplina speciale richiamata.
art. 2, comma 2, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in l. 30 luglio 2004, n. 191
L’irrilevanza ai fini IRAP delle svalutazioni di crediti, dal 2005, non si estende alle quote relative a esercizi anteriori già consolidate come "noni pregressi".
art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come canone che impedisce un’interpretazione retroattiva della disciplina tributaria in mancanza di espressa previsione.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 380.1 bis cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per il deposito delle memorie difensive in vista della trattazione camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l’attestazione dei presupposti processuali relativi al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte versate in eccesso, il dies a quo della decadenza va individuato, di regola, nel giorno del versamento; per gli acconti, esso coincide con il versamento dell’acconto se già allora il tributo non era dovuto o non lo era nella misura versata, mentre decorre dal saldo solo se il diritto al rimborso dipende da una determinazione definitiva successiva dell’obbligazione.
- Le quote di svalutazione crediti già maturate in esercizi anteriori e rinviate per legge negli esercizi successivi costituiscono situazioni giuridiche sostanziali già consolidate; una disciplina sopravvenuta che ne escluda l’irrilevanza fiscale non opera retroattivamente in assenza di espressa previsione.
- Quando la misura degli acconti d’imposta avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto di componenti passive già certe e deducibili, la loro mancata considerazione rende il versamento eccedente già impugnabile/rimborsabile al momento stesso dell’acconto, non al saldo successivo.
- Se la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando o accogliendo la domanda originaria.
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