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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33616/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La banca aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2005, deducendo di non aver portato in diminuzione, nei calcoli dell’imposta, le quote di svalutazione su crediti pregresse (i cd. "noni pregressi") rinviate per legge agli esercizi successivi e ritenute ancora deducibili nonostante la sopravvenuta disciplina del 2005. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il ricorso della contribuente era stato accolto nei gradi di merito. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e sostenendo la tardività della domanda di rimborso: secondo la ricorrente, il termine decadenziale di 48 mesi decorreva dai versamenti in acconto effettuati nel 2005, non dal saldo, sicché l’istanza presentata il 9 giugno 2010 era oltre termine. La banca ha resistito, sostenendo invece che il termine dovesse decorrere dal saldo, perché solo allora si sarebbe consolidato il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha richiamato i principi già affermati in materia di deducibilità dei "noni pregressi" per le banche e ha affermato che, nel caso concreto, il diritto al rimborso per IRAP indebitamente versata nasceva già al momento dei versamenti in acconto, poiché gli acconti avrebbero dovuto essere calcolati al netto delle quote deducibili. Di conseguenza, il termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorreva dai singoli versamenti in acconto del 20 giugno e 30 novembre 2005; la domanda del 9 giugno 2010 era dunque tardiva. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Sono state compensate le spese dei gradi di merito; la banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte versate in eccesso, il dies a quo della decadenza va individuato, di regola, nel giorno del versamento; per gli acconti, esso coincide con il versamento dell’acconto se già allora il tributo non era dovuto o non lo era nella misura versata, mentre decorre dal saldo solo se il diritto al rimborso dipende da una determinazione definitiva successiva dell’obbligazione.
  • Le quote di svalutazione crediti già maturate in esercizi anteriori e rinviate per legge negli esercizi successivi costituiscono situazioni giuridiche sostanziali già consolidate; una disciplina sopravvenuta che ne escluda l’irrilevanza fiscale non opera retroattivamente in assenza di espressa previsione.
  • Quando la misura degli acconti d’imposta avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto di componenti passive già certe e deducibili, la loro mancata considerazione rende il versamento eccedente già impugnabile/rimborsabile al momento stesso dell’acconto, non al saldo successivo.
  • Se la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando o accogliendo la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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