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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28311/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva ricevuto un avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione dei redditi, con richiesta di pagamento entro 30 giorni e sanzioni ridotte a un terzo. Prima della scadenza di quel termine aveva presentato istanza di autotutela, sostenendo che parte degli addebiti fosse erronea perché alcuni versamenti erano stati effettuati con ravvedimento operoso. Nonostante ciò, l'Ufficio aveva formato il ruolo e l'Agente della riscossione aveva notificato la cartella di pagamento. La contribuente aveva impugnato la cartella lamentando, in cassazione, da un lato la violazione delle norme sul controllo automatizzato e sul preventivo contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che la cartella non potesse essere emessa senza nuova comunicazione e senza attendere i 30 giorni per chiarimenti; dall'altro, la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la sentenza impugnata, pur sintetica, non era affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione, poiché era comunque comprensibile il percorso decisorio e il thema decidendum. Nel merito, ha ribadito che l'obbligo di preventiva comunicazione al contribuente e di contraddittorio endoprocedimentale sorge solo quando dai controlli emergano un risultato diverso da quello dichiarato, un'imposta o maggiore imposta diversa da quella liquidata, oppure incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in tali casi specifici la mancata comunicazione può assumere rilievo. Nel caso concreto, invece, la pretesa derivava da un controllo automatizzato su dati dichiarati e da un tardivo/parziale versamento, senza che fosse dedotta una reale divergenza tra dichiarato e liquidato o incertezze rilevanti. La Corte ha inoltre escluso che l'istanza di autotutela imponesse la riemissione dell'avviso bonario o consentisse il mantenimento del beneficio sanzionatorio in presenza di pagamento solo parziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione preventiva al contribuente è richiesta quando dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello dichiarato o un'imposta/maggiore imposta; la sua omissione non comporta, in via generale, nullità della cartella nel controllo automatizzato su dati dichiarati e senza margini interpretativi.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme alla disciplina dei controlli automatizzati, in coerenza con il principio per cui il controllo su dati dichiarati non impone sempre il contraddittorio preventivo.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'invito preventivo a chiarimenti è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in ogni iscrizione a ruolo derivante da liquidazione di tributi dichiarati.

  • art. 21 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la nullità della cartella nel caso concreto.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul contraddittorio e sulla correttezza dell'azione amministrativa, senza accoglimento.

  • artt. 41, 47, 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati dalla ricorrente, ma non reputati decisivi ai fini della necessità del contraddittorio preventivo nel caso esaminato.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato in relazione al ravvedimento operoso; la Corte osserva che il richiamo non muta la disciplina applicabile quando il pagamento è solo parziale o tardivo.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Il beneficio della riduzione delle sanzioni opera solo in caso di pagamento integrale entro il termine previsto dalla comunicazione; il pagamento parziale non consente la riduzione a un terzo sull'intero dovuto.

  • art. 36, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare il vizio di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione al vizio motivazionale dedotto contro la sentenza d'appello.

  • artt. 111, 112 e 132 c.p.c.

    Invocati per lamentare motivazione apparente e omessa pronuncia/esposizione nella sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di diritto di difesa e contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione preventiva al contribuente non è un requisito generalizzato di validità della cartella: essa è dovuta solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ossia quando emergano risultati diversi da quelli dichiarati o incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • L'omissione del contraddittorio endoprocedimentale non determina nullità quando la pretesa deriva da una mera liquidazione di dati dichiarati o da un riscontro formale di omessi/tardivi versamenti, senza margini interpretativi o contestazioni su elementi non considerati dall'Ufficio.
  • L'invito a chiarimenti previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non può essere esteso a ogni iscrizione a ruolo derivante da dichiarazioni fiscali.
  • La riduzione delle sanzioni prevista dalla disciplina sul pagamento a seguito di comunicazione bonaria presuppone il pagamento integrale entro il termine assegnato; il pagamento parziale non consente di applicare il beneficio sull'intero importo dovuto.
  • La sentenza è nulla per motivazione solo quando la carenza argomentativa impedisce di individuare il decisum e il percorso logico; una motivazione sintetica ma intellegibile, che consenta di ricostruire la ratio, è sufficiente a superare la censura di nullità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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